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Lavoro Sportivo&NASpI / DIS-COLL


Ordine Informa

Con l’Informativa n. 29 del 12 marzo 2024, il CNDCEC ha illustrato i chiarimenti forniti dall’Inps nel corso del Tavolo tecnico che si è svolto il 22.2.2024. Tali chiarimenti saranno oggetto di una prossima circolare Inps con il placet del Ministero del Lavoro .

Le novità , che derivano dalla riforma dello sport, riguardano la non cumubilità della  Naspi e della Dis-Coll

,  con i redditi da sport (subordinato e autonomo ). Difatti il percettore di un’indennità di disoccupazione (Naspi/Dis-Coll), , se esercita attività sportiva, da professionista o da dilettante, deve comunicare all’Inps il reddito annuo presunto ai fini della decurtazione della Naspi. . E questo  vale per i compensi erogati dal 1° luglio 2023 (chi ha cumulato rischia di dovere restituire parte dell’indennità all’Inps).  Fino al 30 giugno 2023 invece ,  i compensi sportivi, inquadrati tra i redditi diversi, erano interamente cumulabili con Naspi e Dis-Coll e, quindi, il beneficiario non aveva alcun obbligo di comunicazione all’Inps (circolare n. 174 del 23 novembre 2017). Dal 1° luglio 2023, per effetto della riforma del lavoro sportivo (dlgs n. 36 del 28 febbraio 2021), chi svolge attività sportiva dietro compenso è qualificato lavoratore e il rapporto può essere oggetto di un contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, anche come co.co.co. Trattandosi di redditi da lavoro (autonomo o subordinato) ne deriva il cumulo parziale con Naspi e Dis-Coll. In particolare, stando alla bozza di circolare dell’Inps, i percettori di Naspi, qualora svolgano attività sportiva di lavoro subordinato, autonomo o co.co.co., indipendentemente dal settore (professionistico o dilettantistico), devono comunicare all’Inps il reddito annuo presunto. La comunicazione va fatta, a pena di decadenza, entro un mese dall’inizio dell’attività o domanda di Naspi, se l’attività era preesistente. È consentita, invece, la contestuale fruizione della Dis-Coll con il reddito da attività autonoma/parasubordinata (mentre è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente); pertanto, chi fruisce di Dis-Coll deve comunicare entro un mese l’avvio di attività autonoma, d’impresa o parasubordinata e il reddito presunto. Infine, per la co.co.co. sportiva del settore dilettantistico, l’obbligo di comunicare il reddito sorge al superamento dell’importo annuo di 5.000 euro, concorrendovi i compensi erogati dal 1° luglio 2023. 

Una seconda questione analizzata al tavolo è stata quella relativa alla denuncia contributiva dei compensi sportivi, tramite il flusso mensile Uniemens o tramite il Ras, nel caso di co.co.co. dilettantistiche. Alla richiesta se la denuncia sia obbligatoria anche qualora i compensi erogati rientrino nel regime di esenzione (cioè fino a 5.000), l’Inps ha precisato che l’Uniemens deve essere presentato solo al superamento della franchigia di 5.000 euro e solo per l’importo che eccede la franchigia.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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