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Lavoratori Agricoli- Tetto di 45 giorni all’anno anche con più datori


Ordine Informa

Con i messaggi NPS n. 4688 e 4652, rispettivamente del 28 e del 22 dicembre 2023, l’istituto ha precisato che:

  • con il messaggio 4688/2023 che il limite massimo di 45 giornate annue di prestazione occasionale è riferito all’anno civile e riguarda il singolo lavoratore. E così restano nell’ambito dei contratti Loagri i lavoratori occasionali che, per ciascun anno civile (ad esempio, il 2023), non superano le 45 giornate effettive di lavoro, pure all’interno di un rapporto lavorativo più lungo (che può arrivare anche fino a 12 mesi). Poiché il limite delle 45 giornate annue è relativo al singolo lavoratore, il prestatore occasionale dovrà informare il datore di lavoro dell’eventuale stipula di altri contratti Loagri con differenti datori di lavoro nel corso dello stesso anno civile;
  • con il messaggio, il 4652/2023, l’INPS fornisce invece le istruzioni operative per la denuncia di tali lavoratori occasionali, rifacendosi alle modalità e alle procedure previste per la denuncia degli operai agricoli a tempo determinato. Conseguentemente, le imprese che intendono assumere questa tipologia di lavoratori, ma sono prive di Cida (l’equivalente della matricola INPS) perché non occupano altra manodopera, devono preliminarmente presentare apposita denuncia aziendale all’istituto previdenziale al fine di ottenerlo. Nella denuncia Uniemens-PosAgri – da presentare entro il mese successivo a quello di riferimento – i dati relativi ai prestatori di lavoro occasionale in agricoltura, dovranno essere esposti utilizzando appositi codici “tipo contratto” di nuova istituzione che identificano la tipologia di prestatore di lavoro indicata dalla legge (disoccupati, percettori di Naspi o di Dis-Coll o del reddito di cittadinanza e assegno di inclusione, ovvero percettori di ammortizzatori sociali; pensionati di vecchiaia o di anzianità; giovani studenti con meno di 25 anni di età; detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno).
    Sulla base delle predette denunce mensili l’INPS provvederà a tariffare l’ammontare della contribuzione dovuta, che potrà essere pagata unitamente a quella dovuta per gli altri operai agricoli a tempo determinato alle scadenze ordinariamente previste, utilizzando il modello “F24” messo a disposizione trimestralmente dall’Istituto nel Cassetto previdenziale del contribuente dei datori di lavoro agricolo. Con riferimento ai contratti di prestazione occasionale agricola già instaurati nell’anno in corso , il messaggio precisa che per le giornate prestate nei mesi da gennaio a settembre 2023, i dati retributivi e contributivi dovranno essere inviati dai datori di lavoro mediante flusso Uniemens-PosAgri di variazione da trasmettere entro il 28 febbraio 2024; mentre relativamente alle giornate prestate dal mese di ottobre 2023 al mese di dicembre 2023, la denuncia delle stesse dovrà essere effettuata mediante l’invio di un flusso Uniemens-PosAgri di tipo “Principale” entro il 28 febbraio 2024.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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