Skip to main content

In GU il decreto di adeguamento per il Fondo Integrazione Salariale


Ordine Informa

Pubblicato in G.U. n. 220 del 20 settembre 2022, il Decreto 21 luglio 2022, che adegua la disciplina del Fondo di Integrazione Salariale in relazione alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 Sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali Destinatari delle prestazioni del Fondo sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione pari a 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. Ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, l’accesso all’assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie e straordinarie. Ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente, invece, l’accesso all’assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie. Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 l’assegno di integrazione salariale, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali è riconosciuto, per le seguenti durate massime:

· 13 settimane in un biennio mobile, ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;

· 26 settimane in un biennio mobile, ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X