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Esoneri alternativi per assunzioni percettori di Reddito di Cittadinanza


Ordine Informa

La Legge di Bilancio 2023, all’art.1 comma 294, ha stabilito che ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono soggetti  beneficiari del reddito di cittadinanza  con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL , nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico, ed è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Per espressa previsione del comma 296, l’esonero in trattazione resta alternativo all’esonero già in vigore di cui all’articolo 8 del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4.
Nel corso del 2023, quindi, sarà possibile utilizzare alternativamente uno dei due incentivi e, per valutarne la convenienza, occorrerà conoscere sia l’importo di beneficio concesso al percettore, sia la durata residua dello stesso.
In sostanza, per usufruire del nuovo  incentivo di cui alla Legge di bilancio 2023 ,  il datore di lavoro potra’  assumere i percettori del reddito di cittadinanza ,  solo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed avrà diritto ad un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico suo e del lavoratore, con esclusione dei premi INAIL per un importo pari alla differenza tra 18 mensilità di RdC e le mensilità già godute dal beneficiario stesso.
Tale importo è incrementato di 1 mensilità, in caso di assunzione di donne e di soggetti svantaggiati, e non potrà comunque essere inferiore a 5 mensilità, elevate a 6 in caso di soggetti svantaggiati e donne. L’importo massimo di beneficio mensile è pari a 780 euro e non può comunque eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi INAIL.

 Viceversa, con l’incentivo preesistente, e’ possibile assumere i percettori del reddito di cittadinanza con :

  • Assunzione con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno;
  • Assunzione con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale;
  • Assunzione con contratto di apprendistato a tempo pieno;
  • Assunzione con contratto a tempo determinato a tempo pieno.

 
(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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