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Doppio bonus per le neo mamme


Ordine Informa

L’NPS, nel messaggio n. 4042/2022 specifica che per le neo mamme lo sgravio del 50% delle trattenute INPS, spettante per un anno dal rientro della maternità, è cumulabile con il bonus contributivo dello 0,8% (primo semestre 2022) e del 2% (secondo semestre 2022). In tal caso, lo sgravio del 50% si calcola sull’aliquota piena di contribuzione dovuta della lavoratrice (per evitare una «perdita» di beneficio). Esempio: se questa è pari a 9,19%, lo sgravio maternità sarà sempre pari al 4,595% e si sommerà all’altra riduzione dello 0,8% da gennaio a giugno e del 2% da luglio a dicembre.

Nella precedente circolare n. 102/2022 l’INPS ha specificato che lo sgravio decorre dall’effettivo rientro anche quando questo avvenga al termine del congedo parentale (ex astensione facoltativa) o dell’interdizione post partum, eventualmente seguiti al congedo di maternità (ex astensione obbligatoria). Adesso aggiunge che ciò è vero purché gli ulteriori periodi di congedo vengano fruiti «senza soluzione di continuità» rispetto a quello di maternità e purché il rientro avvenga entro il 31 dicembre 2022. A tali condizioni, diverse possono essere le cause che determinano lo slittamento in avanti della decorrenza dello sgravio: ferie, malattia, permessi retribuiti etc. Viceversa, se il rientro effettivo c’è al termine del congedo di maternità ovvero, con soluzione di continuità, di quello parentale o di altre cause, lo sgravio decorre immediatamente dal rientro.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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