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Contratto di Solidarietà anche per le piccole aziende


Ordine Informa

Il decreto n. 33/2002 illustrato dall’INPS, nella circolare n. 109/2022 , fa approdare la solidarietà nelle piccole aziende. Quelle con meno di 16 dipendenti, infatti, qualora rientrino nel campo di applicazione del FIS (Fondo di integrazione salariale) possono sottoscrivere un accordo di solidarietà per la riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare l’esubero dei dipendenti in forza (anche se uno soltanto). A differenza delle piccole aziende rientranti nella CIGO, quelle che rientrano nel FIS possono accedere alle integrazioni salariali anche con causali straordinarie: riorganizzazione aziendale; crisi aziendale e, appunto, contratto di solidarietà.

La riforma degli ammortizzatori- La legge bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ha riformato gli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, tra le novità, l’estensione del campo di applicazione del FIS e la previsione di un’unica prestazione del FIS: «assegno d’integrazione salariale» (AIS). Altra novità, spiega l’INPS ,è il nuovo art. 4-bis del DM n. 33/2022, che disciplina la domanda di acceso all’AIS a seguito della stipula di un contratto di solidarietà. L’INPS ricorda che tale contratto è stipulato dai datori di lavoro tramite contratti collettivi aziendali, che stabiliscono la riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche tramite un suo più razionale impiego. Vengono anche riviste le condizioni di accesso all’AIS a seguito della stipula di un contratto di solidarietà;

– il contratto di solidarietà non è ammesso per i rapporti di lavoro a termine instaurati al fine di soddisfare esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale;

– i lavoratori part-time possono essere ammessi solo se si dimostra il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro (sono esclusi, cioè, i part-time destinati a soddisfare esigenze di natura stagionale o temporanea);

– non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà;

– è possibile attivare la procedura di licenziamento collettivo solo con la non opposizione dei lavoratori.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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