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Differimento versamenti contributivi

I versamenti con scadenza tra il giorno 1 e il giorno 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione (legge 44/2012 di conversione del decreto legge 16/2012).
Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.
Per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all’ultimo giorno del mese.
Per quanto riguarda le aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono in ogni caso dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal termine differito del 20 agosto.

Differimento versamenti contributivi

I versamenti con scadenza tra il giorno 1 e il giorno 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione (legge 44/2012 di conversione del decreto legge 16/2012).
Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.
Per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all’ultimo giorno del mese.
Per quanto riguarda le aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono in ogni caso dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal termine differito del 20 agosto.

Adempimenti fiscali per i residenti nei “Comuni del cratere”

Il messaggio n. 12007 del 17 luglio 2012 fornisce le indicazioni per la ripresa degli adempimenti fiscali e dei versamenti prevista nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale nei cosiddetti “Comuni del cratere”, per i quali erano state sospese le ritenute Irpef a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009. I pensionati possono richiedere che gli importi dovuti siano trattenuti dalle erogazioni mensili e versati all’erario a cura dell’Istituto, presentando direttamente o tramite i CAF l’apposito modulo di domanda disponibile sul sito www.inps.it nella sezione “Moduli” con il codice AP41.

Sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello

Con la circolare n. 96 del 16 luglio 2012 vengono forniti chiarimenti e precisazioni sullo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello disciplinato dalle leggi 122/2010 e 247/2007 e, in particolare, sulle modalità da seguire per richiedere – esclusivamente in via telematica – l’incentivo in questione per l’anno 2011 e sui criteri di ammissione al beneficio. L’apertura della procedura per l’invio delle domande, invece, sarà comunicata con un successivo messaggio.

Sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello

Con la circolare n. 96 del 16 luglio 2012 vengono forniti chiarimenti e precisazioni sullo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello disciplinato dalle leggi 122/2010 e 247/2007 e, in particolare, sulle modalità da seguire per richiedere – esclusivamente in via telematica – l’incentivo in questione per l’anno 2011 e sui criteri di ammissione al beneficio. L’apertura della procedura per l’invio delle domande, invece, sarà comunicata con un successivo messaggio.

Adempimenti fiscali per i residenti nei “Comuni del cratere”

Il messaggio n. 12007 del 17 luglio 2012 fornisce le indicazioni per la ripresa degli adempimenti fiscali e dei versamenti prevista nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale nei cosiddetti “Comuni del cratere”, per i quali erano state sospese le ritenute Irpef a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009. I pensionati possono richiedere che gli importi dovuti siano trattenuti dalle erogazioni mensili e versati all’erario a cura dell’Istituto, presentando direttamente o tramite i CAF l’apposito modulo di domanda disponibile sul sito www.inps.it nella sezione “Moduli” con il codice AP41.

Accordo Tecnico-Operativo Inps-Patronati

Il 26 giugno 2012 è stato sottoscritto l’Accordo Tecnico-Operativo tra l’Istituto e i rappresentanti degli Enti di Patronato, allegato nel messaggio n. 11268 del 4 luglio 2012. L’Accordo, immediatamente operativo su tutto il territorio nazionale, sostituisce ogni altra intesa attualmente in vigore a livello locale, e definisce gli ambiti di intervento dei soggetti istituzionali interessati, sulla base dei quali ciascuna Direzione regionale dovrà procedere alla riformulazione delle precedenti intese locali entro tre mesi dalla pubblicazione. I nuovi accordi dovranno garantire la massima collaborazione e trasparenza da parte delle strutture territoriali Inps, attraverso l’attivazione di momenti di informazione e consulenza presso le strutture dell’Istituto, avvalendosi anche dell’apposita procedura “Agenda appuntamenti”.

Banca Centrale Europea: variazione tasso di riferimento

La Banca Centrale Europea ha fissato nella misura dello 0,75% il nuovo tasso ufficiale di riferimento, a decorrere dall’11 luglio 2012. Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Gli interessi di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e per le relative sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, dovranno pertanto essere calcolati al tasso del 6,75%. Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni definite con l’emissione del piano di ammortamento a decorrere dall’11 luglio 2012, mentre quelli già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 6,75% sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2012.  Circolare n. 94 del 12 luglio 2012

Banca Centrale Europea: variazione tasso di riferimento

La Banca Centrale Europea ha fissato nella misura dello 0,75% il nuovo tasso ufficiale di riferimento, a decorrere dall’11 luglio 2012. Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Gli interessi di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e per le relative sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, dovranno pertanto essere calcolati al tasso del 6,75%. Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni definite con l’emissione del piano di ammortamento a decorrere dall’11 luglio 2012, mentre quelli già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 6,75% sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2012.  Circolare n. 94 del 12 luglio 2012

Accordo Tecnico-Operativo Inps-Patronati

Il 26 giugno 2012 è stato sottoscritto l’Accordo Tecnico-Operativo tra l’Istituto e i rappresentanti degli Enti di Patronato, allegato nel messaggio n. 11268 del 4 luglio 2012. L’Accordo, immediatamente operativo su tutto il territorio nazionale, sostituisce ogni altra intesa attualmente in vigore a livello locale, e definisce gli ambiti di intervento dei soggetti istituzionali interessati, sulla base dei quali ciascuna Direzione regionale dovrà procedere alla riformulazione delle precedenti intese locali entro tre mesi dalla pubblicazione. I nuovi accordi dovranno garantire la massima collaborazione e trasparenza da parte delle strutture territoriali Inps, attraverso l’attivazione di momenti di informazione e consulenza presso le strutture dell’Istituto, avvalendosi anche dell’apposita procedura “Agenda appuntamenti”.

Visite mediche domiciliari nelle zone colpite dal sisma

I lavoratori residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici di maggio costretti a risiedere temporaneamente in tendopoli o in alloggi diversi dal proprio domicilio, che si assentino dal lavoro a causa di malattia, dovranno fornire al medico curante per la redazione del certificato ogni informazione ritenuta utile ai fini della reperibilità. Tuttavia, considerata la situazione di grave emergenza, l’Istituto ritiene opportuno non eseguire, fino al 31 luglio 2012, accertamenti d’ufficio di natura medico legale nei confronti di lavoratori che si assentino dal lavoro per malattia. Nel caso in cui, invece, la visita di accertamento medico legale sia richiesta dal datore di lavoro, si farà necessariamente riferimento alle indicazioni fornite dal lavoratore.
Maggiori informazioni sono disponibili nel messaggio n. 11448 del 6 luglio 2012

Visite mediche domiciliari nelle zone colpite dal sisma

I lavoratori residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici di maggio costretti a risiedere temporaneamente in tendopoli o in alloggi diversi dal proprio domicilio, che si assentino dal lavoro a causa di malattia, dovranno fornire al medico curante per la redazione del certificato ogni informazione ritenuta utile ai fini della reperibilità. Tuttavia, considerata la situazione di grave emergenza, l’Istituto ritiene opportuno non eseguire, fino al 31 luglio 2012, accertamenti d’ufficio di natura medico legale nei confronti di lavoratori che si assentino dal lavoro per malattia. Nel caso in cui, invece, la visita di accertamento medico legale sia richiesta dal datore di lavoro, si farà necessariamente riferimento alle indicazioni fornite dal lavoratore.
Maggiori informazioni sono disponibili nel messaggio n. 11448 del 6 luglio 2012

Lavoratori domestici pagamento 2° trimestre 2012

Martedì 10 luglio 2012 è l’ultimo giorno utile per pagare i contributi dovuti per il personale domestico, relativi al periodo aprile-giugno 2012. Il pagamento può essere effettuato:
1) online sul sito Internet www.inps.it, utilizzando la carta di credito attraverso il “Portale dei Pagamenti”, al quale si accede tramite il banner in basso a destra nella homepage del sito;
2) utilizzando il bollettino MAVPagamento mediante avviso – inviato dall’Inps o generato attraverso il sito Internet www.inps.it, accedendo al Portale dei pagamenti – Lavoratori domestici – Entra nel servizio, pagabile senza commissione presso le banche oppure presso gli uffici postali, con addebito della commissione;
3) telefonando al Contact Center numero verde gratuito 803164, utilizzando la carta di credito.
4) rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” – Il pagamento è disponibile, senza necessità di supporto cartaceo:

  • presso le tabaccherie che espongono il logo “Servizi Inps”;
  • presso gli sportelli bancari di Unicredit Spa;
  • tramite il sito Internet del gruppo Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio di Banca online;
  • presso tutti gli sportelli di Poste Italiane, con le modalità previste per il circuito Reti Amiche.

Lavoratori domestici pagamento 2° trimestre 2012

Martedì 10 luglio 2012 è l’ultimo giorno utile per pagare i contributi dovuti per il personale domestico, relativi al periodo aprile-giugno 2012. Il pagamento può essere effettuato:
1) online sul sito Internet www.inps.it, utilizzando la carta di credito attraverso il “Portale dei Pagamenti”, al quale si accede tramite il banner in basso a destra nella homepage del sito;
2) utilizzando il bollettino MAVPagamento mediante avviso – inviato dall’Inps o generato attraverso il sito Internet www.inps.it, accedendo al Portale dei pagamenti – Lavoratori domestici – Entra nel servizio, pagabile senza commissione presso le banche oppure presso gli uffici postali, con addebito della commissione;
3) telefonando al Contact Center numero verde gratuito 803164, utilizzando la carta di credito.
4) rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” – Il pagamento è disponibile, senza necessità di supporto cartaceo:

  • presso le tabaccherie che espongono il logo “Servizi Inps”;
  • presso gli sportelli bancari di Unicredit Spa;
  • tramite il sito Internet del gruppo Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio di Banca online;
  • presso tutti gli sportelli di Poste Italiane, con le modalità previste per il circuito Reti Amiche.

Certificato medico introduttivo (SS3) online

Dal 1° luglio 2012, il certificato medico introduttivo per la presentazione della richiesta di riconoscimento dell’invalidità pensionabile e dei relativi benefici, deve essere compilato ed inviato all’Inps dal medico certificatore con la modalità telematica, utilizzando il sito www.inps.it e l’abilitazione tramite PIN. È previsto un periodo transitorio fino al 31 agosto 2012, durante il quale le precedenti modalità di invio saranno accettate e considerate valide dall’Istituto. Al termine di tale periodo, i certificati dovranno essere inoltrati unicamente con la procedura telematica.
La circolare n. 91 del 2 luglio 2012 descrive in dettaglio le modalità di accesso e di utilizzo della procedura online.

Certificato medico introduttivo (SS3) online

Dal 1° luglio 2012, il certificato medico introduttivo per la presentazione della richiesta di riconoscimento dell’invalidità pensionabile e dei relativi benefici, deve essere compilato ed inviato all’Inps dal medico certificatore con la modalità telematica, utilizzando il sito www.inps.it e l’abilitazione tramite PIN. È previsto un periodo transitorio fino al 31 agosto 2012, durante il quale le precedenti modalità di invio saranno accettate e considerate valide dall’Istituto. Al termine di tale periodo, i certificati dovranno essere inoltrati unicamente con la procedura telematica.
La circolare n. 91 del 2 luglio 2012 descrive in dettaglio le modalità di accesso e di utilizzo della procedura online.

Contributi 2012 per artigiani e commercianti

L’Inps ha provveduto, previo scambio di dati con l’Agenzia delle Entrate, alla spedizione di un prospetto di liquidazione contenente l’indicazione degli importi e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all’anno 2012, nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali. Si ricorda che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. I lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata devono versare il contributo, al netto degli eventuali acconti versati nell’anno precedente, entro le scadenze stabilite ai fini fiscali. Queste ultime, inizialmente stabilite per il 18 giugno 2012 per il saldo 2011 ed il primo acconto 2012, e 30 novembre 2012 per il secondo acconto 2012, sono state modificate dal DPCM del 6 giugno 2012, che prevede lo slittamento dei termini dal 18 giugno al 9 luglio.
Per maggiori informazioni, vedere la circolare n. 90 del 27 giugno 2012.

Iscrizione imprese artigiane

La competenza attribuita alla legislazione regionale non pregiudica l’autonomia dell’Inps nell’imposizione dell’obbligo contributivo, sostanzialmente connesso all’effettivo esercizio dell’attività, in conformità al principio di tutela della posizione previdenziale di tutti coloro che effettuano una prestazione lavorativa.
In base a tale principio, la circolare n.80 dell’8 giugno 2012 fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dal decreto legge 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011, in materia iscrizione presso l’albo provinciale delle imprese artigiane.

Assegno nucleo familiare. Nuovi livelli di reddito

I livelli di reddito familiare per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono stati rivalutati in base alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2010 e l’anno 2011, calcolata dall’Istat nella misura del 2,7%.
I nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare nel periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 alle diverse tipologie di nuclei familiari, sono disponibili nelle tabelle allegate alla circolare n. 79 dell’8 giugno 2012.

Assegno nucleo familiare. Nuovi livelli di reddito

I livelli di reddito familiare per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono stati rivalutati in base alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2010 e l’anno 2011, calcolata dall’Istat nella misura del 2,7%.
I nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare nel periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 alle diverse tipologie di nuclei familiari, sono disponibili nelle tabelle allegate alla circolare n. 79 dell’8 giugno 2012.

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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