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Regolamenti comunitari di sicurezza sociale: applicazione a Svizzera e Paesi SEE

I nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale si applicano, a decorrere dal 1° aprile 2012, alla Confederazione Svizzera e, dal 1°giugno 2012, anche ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein). 
I nuovi regolamenti comunitari, entrati in vigore il 1° maggio 2010, sono il regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ed il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
La disciplina relativa all’applicazione dei regolamenti comunitari a Svizzera e Paesi SEE è contenuta nella circolare n.107 del 13 agosto 2012.

Regolamenti comunitari di sicurezza sociale: applicazione a Svizzera e Paesi SEE

I nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale si applicano, a decorrere dal 1° aprile 2012, alla Confederazione Svizzera e, dal 1°giugno 2012, anche ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein). 
I nuovi regolamenti comunitari, entrati in vigore il 1° maggio 2010, sono il regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ed il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
La disciplina relativa all’applicazione dei regolamenti comunitari a Svizzera e Paesi SEE è contenuta nella circolare n.107 del 13 agosto 2012.

Responsabilità solidale passiva. Norme e indicazioni

La solidarietà passiva attribuisce al creditore (l’Inps nel caso di obbligazioni contributive) la facoltà di chiedere l’adempimento dell’esatta prestazione ad uno qualunque dei debitori, quando esistono più debitori – tutti obbligati alla medesima prestazione -, in modo che ciascuno di loro può essere costretto all’adempimento per la totalità, liberando di conseguenza tutti gli altri. Le ipotesi di responsabilità solidale passiva verso l’Inps scaturenti da violazioni contributive sono state ampliate nel tempo, attraverso reiterati interventi normativi concentrati, in particolare, sulla disciplina prevista per il contratto di appalto.
Con la circolare n. 106 del 10 agosto 2012 viene effettuata una ricognizione normativa in materia e vengono fornite indicazioni operative per l’uniforme redazione del verbale unico di accertamento.

Responsabilità solidale passiva. Norme e indicazioni

La solidarietà passiva attribuisce al creditore (l’Inps nel caso di obbligazioni contributive) la facoltà di chiedere l’adempimento dell’esatta prestazione ad uno qualunque dei debitori, quando esistono più debitori – tutti obbligati alla medesima prestazione -, in modo che ciascuno di loro può essere costretto all’adempimento per la totalità, liberando di conseguenza tutti gli altri. Le ipotesi di responsabilità solidale passiva verso l’Inps scaturenti da violazioni contributive sono state ampliate nel tempo, attraverso reiterati interventi normativi concentrati, in particolare, sulla disciplina prevista per il contratto di appalto.
Con la circolare n. 106 del 10 agosto 2012 viene effettuata una ricognizione normativa in materia e vengono fornite indicazioni operative per l’uniforme redazione del verbale unico di accertamento.

Coordinamento norme assegno nucleo familiare

Le disposizioni relative ai regolamenti comunitari di coordinamento delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale, destinate alle persone che esercitano il diritto di libera circolazione, non sostituiscono le legislazioni nazionali ma stabiliscono – nei casi in cui potrebbero essere applicate due o più legislazioni nazionali – i criteri e le modalità in base ai quali deve essere coordinata la loro applicazione.

Con la circolare n. 104 del 6 agosto 2012 vengono fornite precisazioni in merito alla corretta applicazione di tali disposizioni.

Coordinamento norme assegno nucleo familiare

Le disposizioni relative ai regolamenti comunitari di coordinamento delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale, destinate alle persone che esercitano il diritto di libera circolazione, non sostituiscono le legislazioni nazionali ma stabiliscono – nei casi in cui potrebbero essere applicate due o più legislazioni nazionali – i criteri e le modalità in base ai quali deve essere coordinata la loro applicazione.

Con la circolare n. 104 del 6 agosto 2012 vengono fornite precisazioni in merito alla corretta applicazione di tali disposizioni.

Salvaguardati: la circolare del Ministero

La circolare n. 19/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dispone, in attuazione del decreto interministeriale Lavoro/Economia del 1° giugno 2012, fasi e modalità operative delle Commissioni per l’esame delle istanze di accesso ai benefici previsti per i lavoratori cosiddetti “salvaguardati”. Dette Commissioni, costituite presso le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, sono composte da due funzionari della competente Direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di presidente, e da un funzionario dell’Inps designato dal Direttore provinciale dell’Istituto. Le domande di accesso al beneficio potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati, alle competenti Direzioni territoriali del lavoro all’indirizzo di posta certificata delle medesime o all’indirizzo di posta elettronica dedicata o, in alternativa, inviate tramite raccomandata A/R.
La relativa modulistica e il modello di istanza sono disponibili in formato pdf sui siti internet del Ministero (www.lavoro.gov.it) e su quello dell’Inps (www.inps.it).
L’istanza dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell’azienda presso la quale ha prestato l’ultimo servizio e l’esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici. La domanda dovrà essere corredata, inoltre, da copia di un documento di identità.
L’Inps, intanto, ha già dato il via al piano operativo per la verifica del diritto a pensione secondo le previgenti regole dei lavoratori “salvaguardati”, che si concluderà entro la fine del prossimo mese di settembre (messaggio n. 12196 del 20 luglio 2012).

Salvaguardati: la circolare del Ministero

La circolare n. 19/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dispone, in attuazione del decreto interministeriale Lavoro/Economia del 1° giugno 2012, fasi e modalità operative delle Commissioni per l’esame delle istanze di accesso ai benefici previsti per i lavoratori cosiddetti “salvaguardati”. Dette Commissioni, costituite presso le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, sono composte da due funzionari della competente Direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di presidente, e da un funzionario dell’Inps designato dal Direttore provinciale dell’Istituto. Le domande di accesso al beneficio potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati, alle competenti Direzioni territoriali del lavoro all’indirizzo di posta certificata delle medesime o all’indirizzo di posta elettronica dedicata o, in alternativa, inviate tramite raccomandata A/R.
La relativa modulistica e il modello di istanza sono disponibili in formato pdf sui siti internet del Ministero (www.lavoro.gov.it) e su quello dell’Inps (www.inps.it).
L’istanza dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell’azienda presso la quale ha prestato l’ultimo servizio e l’esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici. La domanda dovrà essere corredata, inoltre, da copia di un documento di identità.
L’Inps, intanto, ha già dato il via al piano operativo per la verifica del diritto a pensione secondo le previgenti regole dei lavoratori “salvaguardati”, che si concluderà entro la fine del prossimo mese di settembre (messaggio n. 12196 del 20 luglio 2012).

Domanda in mobilità in deroga

Dal 1° luglio 2012 la presentazione delle domande di indennità di mobilità in deroga avviene attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • Patronati/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact center integrato – chiamando il numero verde 803164.

È previsto un periodo transitorio fino al 31 agosto 2012, durante il quale saranno comunque garantite le tradizionali modalità di presentazione delle richieste. Dal 1° settembre 2012, pertanto, i tre canali sopracitati diventeranno esclusivi ai fini della presentazione delle istanze di prestazione/servizio. Nella circolare n. 102 del 27 luglio 2012 vengono fornite le istruzioni sui servizi telematizzati al cittadino in materia di indennità di mobilità in deroga.

Domanda in mobilità in deroga

Dal 1° luglio 2012 la presentazione delle domande di indennità di mobilità in deroga avviene attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • Patronati/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact center integrato – chiamando il numero verde 803164.

È previsto un periodo transitorio fino al 31 agosto 2012, durante il quale saranno comunque garantite le tradizionali modalità di presentazione delle richieste. Dal 1° settembre 2012, pertanto, i tre canali sopracitati diventeranno esclusivi ai fini della presentazione delle istanze di prestazione/servizio. Nella circolare n. 102 del 27 luglio 2012 vengono fornite le istruzioni sui servizi telematizzati al cittadino in materia di indennità di mobilità in deroga.

Proroga versamento contributi

L’ordinanza del Presidente del Consiglio n. 4024 del 5 luglio 2012 ha disposto la proroga del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nei confronti dei soggetti indicati negli elenchi allegati all’ordinanza stessa, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell’anno 2011 nel territorio delle province di La Spezia, Massa Carrara, Genova, Livorno, Matera, Messina e del comune di Ginosa. Sono interessati tutti coloro che hanno subito il fermo della propria attività economica o sono stati oggetto di ordinanza di sgombero da parte delle autorità comunali e che rientrano nelle seguenti categorie:

  • datori di lavoro privati, anche del settore agricolo e di lavoro domestico;
  • lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
  • iscritti alla gestione separata (committenti, liberi professionisti ecc.).

Si rammenta che la proroga dei termini di versamento può essere concessa solo ai soggetti la cui attività è iniziata con data antecedente a quella degli eventi atmosferici oggetto dell’ordinanza. Modalità di versamento e ordinanza sono disponibili nella circolare n. 101 del 25 luglio 2012.

Proroga versamento contributi

L’ordinanza del Presidente del Consiglio n. 4024 del 5 luglio 2012 ha disposto la proroga del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nei confronti dei soggetti indicati negli elenchi allegati all’ordinanza stessa, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell’anno 2011 nel territorio delle province di La Spezia, Massa Carrara, Genova, Livorno, Matera, Messina e del comune di Ginosa. Sono interessati tutti coloro che hanno subito il fermo della propria attività economica o sono stati oggetto di ordinanza di sgombero da parte delle autorità comunali e che rientrano nelle seguenti categorie:

  • datori di lavoro privati, anche del settore agricolo e di lavoro domestico;
  • lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
  • iscritti alla gestione separata (committenti, liberi professionisti ecc.).

Si rammenta che la proroga dei termini di versamento può essere concessa solo ai soggetti la cui attività è iniziata con data antecedente a quella degli eventi atmosferici oggetto dell’ordinanza. Modalità di versamento e ordinanza sono disponibili nella circolare n. 101 del 25 luglio 2012.

Lavoratori salvaguardati. Piano operativo per la verifica del diritto a pensione

Con il messaggio n. 12196 del 20 luglio 2012, l’Inps ha dato avvio al piano operativo per la verifica del diritto a pensione a favore dei lavoratori cosiddetti “salvaguardati”, i quali, in presenza di appositi requisiti, potranno essere ammessi ai trattamenti di pensione sulla base dei criteri di accesso previsti dalla precedente normativa. Il piano delle attività coinvolgerà sia le strutture centrali sia quelle territoriali dell’Istituto e si concluderà, entro la fine del prossimo mese di settembre, con la verifica nei confronti dei lavoratori salvaguardati del diritto a pensione secondo le previgenti regole. Nella prima fase del processo sarà inviata ai potenziali beneficiari una comunicazione, con la quale si invitano gli interessati a prendere visione del proprio estratto contributivo e a prenotare un appuntamento presso la struttura Inps competente per territorio nel caso vengano riscontrate carenze o inesattezze ed, inoltre, a dotarsi di PIN dispositivo per la presentazione a tempo debito della domanda di prestazione.

Lavoratori salvaguardati. Piano operativo per la verifica del diritto a pensione

Con il messaggio n. 12196 del 20 luglio 2012, l’Inps ha dato avvio al piano operativo per la verifica del diritto a pensione a favore dei lavoratori cosiddetti “salvaguardati”, i quali, in presenza di appositi requisiti, potranno essere ammessi ai trattamenti di pensione sulla base dei criteri di accesso previsti dalla precedente normativa. Il piano delle attività coinvolgerà sia le strutture centrali sia quelle territoriali dell’Istituto e si concluderà, entro la fine del prossimo mese di settembre, con la verifica nei confronti dei lavoratori salvaguardati del diritto a pensione secondo le previgenti regole. Nella prima fase del processo sarà inviata ai potenziali beneficiari una comunicazione, con la quale si invitano gli interessati a prendere visione del proprio estratto contributivo e a prenotare un appuntamento presso la struttura Inps competente per territorio nel caso vengano riscontrate carenze o inesattezze ed, inoltre, a dotarsi di PIN dispositivo per la presentazione a tempo debito della domanda di prestazione.

Contributo di solidarietà

Con la circolare n. 99 del 18 luglio 2012, vengono illustrate le disposizioni per l’applicazione delle norme relative al contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, introdotte – a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2017 – dal decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011.

Contributo di solidarietà

Con la circolare n. 99 del 18 luglio 2012, vengono illustrate le disposizioni per l’applicazione delle norme relative al contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, introdotte – a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2017 – dal decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011.

Certificati e dichiarazioni sostitutive

Con le circolari n. 5 del 23 maggio e n. 6 del 31 maggio 2012, il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha emanato alcune direttive in merito, rispettivamente, al rilascio dei certificati per l’estero ed ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie, e all’applicazione al documento unico di regolarità contributiva (DURC) delle disposizioni previste in materia di certificazione. Con la circolare n. 98 del 18 luglio 2012, vengono adeguate alle direttive ministeriali le indicazioni già fornite dall’Istituto con la circolare n. 47 del 27 marzo 2012.

Certificati e dichiarazioni sostitutive

Con le circolari n. 5 del 23 maggio e n. 6 del 31 maggio 2012, il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha emanato alcune direttive in merito, rispettivamente, al rilascio dei certificati per l’estero ed ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie, e all’applicazione al documento unico di regolarità contributiva (DURC) delle disposizioni previste in materia di certificazione. Con la circolare n. 98 del 18 luglio 2012, vengono adeguate alle direttive ministeriali le indicazioni già fornite dall’Istituto con la circolare n. 47 del 27 marzo 2012.

Sgravi contrattazione di II livello 2011: dal 18 luglio le aziende possono presentare le domande

Dal 18 luglio le aziende possono presentare la domanda per gli sgravi sulle somme incentivanti corrisposte nel 2011 in  relazione  alla contrattazione di II livello. Come previsto nel messaggio n. 11967 del 17 luglio scorso, è   infatti disponibile sul sito dell’Istituto, nel Menu Informazioni>Aziende, Consulenti e Professionisti nella pagina Sgravi contrattazione II livello 2011 il manuale utente e la documentazione tecnica per l’invio delle domande di sgravio sia singolarmente, sia tramite flussi contenenti più domande.
L’applicazione per la trasmissione  online è disponibile invece nel Menu Servizi Online tra i Servizi per Aziende e Consulenti. Per individuare i soggetti autorizzati all’invio delle domande si rimanda al paragrafo 9 della Circolare n. 96 del 16/7/2012.
Il termine delle operazioni di trasmissione è fissato alle ore 23 del 12 agosto 2012.

Sgravi contrattazione di II livello 2011: dal 18 luglio le aziende possono presentare le domande

Dal 18 luglio le aziende possono presentare la domanda per gli sgravi sulle somme incentivanti corrisposte nel 2011 in  relazione  alla contrattazione di II livello. Come previsto nel messaggio n. 11967 del 17 luglio scorso, è   infatti disponibile sul sito dell’Istituto, nel Menu Informazioni>Aziende, Consulenti e Professionisti nella pagina Sgravi contrattazione II livello 2011 il manuale utente e la documentazione tecnica per l’invio delle domande di sgravio sia singolarmente, sia tramite flussi contenenti più domande.
L’applicazione per la trasmissione  online è disponibile invece nel Menu Servizi Online tra i Servizi per Aziende e Consulenti. Per individuare i soggetti autorizzati all’invio delle domande si rimanda al paragrafo 9 della Circolare n. 96 del 16/7/2012.
Il termine delle operazioni di trasmissione è fissato alle ore 23 del 12 agosto 2012.

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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