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Pagamento delle pensioni di importo superiore a mille euro

Il messaggio n. 10885 del 28 giugno 2012, in relazione alle norme sul pagamento in contanti delle pensioni di importo superiore a mille euro previste dalla legge 214/2011, descrive le modifiche introdotte in materia dalla legge n.44 del 26/4/2012 (legge di conversione del DL n.16 del 2/3/2012), come quella, ad esempio, prevista nell’eventualità che i beneficiari di trattamenti pensionistici di importo superiore a mille euro non abbiano indicato, entro il termine previsto del 30 giugno 2012, una modalità alternativa alla riscossione allo sportello, in quanto impossibilitati per gravi motivi di salute o provvedimenti restrittivi a recarsi personalmente presso gli uffici bancari o postali: in tal caso, i soggetti delegati alla riscossione possono, in deroga alle norme vigenti, chiedere l’apertura di un conto corrente o di un libretto di risparmio postale intestato al beneficiario. La legge 44/2012, inoltre, prevede anche una fase transitoria di tre mesi a partire dal 1° luglio, durante la quale l’Istituto deve continuare a disporre i pagamenti mensili in attesa che il pensionato effettui la scelta delle modalità alternative alla riscossione in contanti: i pagamenti disposti saranno sospesi da Poste Italiane o dalle Banche, che verseranno le somme in un conto di servizio transitorio, per trasferirle poi, senza oneri per il beneficiario, sul conto corrente o libretto aperto dal pensionato. In caso contrario, le somme accantonate saranno restituite all’Inps una volta decorso il termine del 30 settembre 2012.

Pagamento delle pensioni di importo superiore a mille euro

Il messaggio n. 10885 del 28 giugno 2012, in relazione alle norme sul pagamento in contanti delle pensioni di importo superiore a mille euro previste dalla legge 214/2011, descrive le modifiche introdotte in materia dalla legge n.44 del 26/4/2012 (legge di conversione del DL n.16 del 2/3/2012), come quella, ad esempio, prevista nell’eventualità che i beneficiari di trattamenti pensionistici di importo superiore a mille euro non abbiano indicato, entro il termine previsto del 30 giugno 2012, una modalità alternativa alla riscossione allo sportello, in quanto impossibilitati per gravi motivi di salute o provvedimenti restrittivi a recarsi personalmente presso gli uffici bancari o postali: in tal caso, i soggetti delegati alla riscossione possono, in deroga alle norme vigenti, chiedere l’apertura di un conto corrente o di un libretto di risparmio postale intestato al beneficiario. La legge 44/2012, inoltre, prevede anche una fase transitoria di tre mesi a partire dal 1° luglio, durante la quale l’Istituto deve continuare a disporre i pagamenti mensili in attesa che il pensionato effettui la scelta delle modalità alternative alla riscossione in contanti: i pagamenti disposti saranno sospesi da Poste Italiane o dalle Banche, che verseranno le somme in un conto di servizio transitorio, per trasferirle poi, senza oneri per il beneficiario, sul conto corrente o libretto aperto dal pensionato. In caso contrario, le somme accantonate saranno restituite all’Inps una volta decorso il termine del 30 settembre 2012.

Contributi 2012 per artigiani e commercianti

L’Inps ha provveduto, previo scambio di dati con l’Agenzia delle Entrate, alla spedizione di un prospetto di liquidazione contenente l’indicazione degli importi e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all’anno 2012, nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali. Si ricorda che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. I lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata devono versare il contributo, al netto degli eventuali acconti versati nell’anno precedente, entro le scadenze stabilite ai fini fiscali. Queste ultime, inizialmente stabilite per il 18 giugno 2012 per il saldo 2011 ed il primo acconto 2012, e 30 novembre 2012 per il secondo acconto 2012, sono state modificate dal DPCM del 6 giugno 2012, che prevede lo slittamento dei termini dal 18 giugno al 9 luglio.
Per maggiori informazioni, vedere la circolare n. 90 del 27 giugno 2012.

Intervento del Fondo di garanzia

La legge 297/1982, che ha istituito il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, stabilisce che l’intervento del Fondo può essere richiesto dal lavoratore o dai suoi aventi diritto. La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che per “aventi diritto” devono intendersi non soltanto gli eredi del lavoratore ma, in generale, gli “aventi causa” del lavoratore. La circolare n. 89 del 26 giugno 2012, pertanto, modifica le istruzioni impartite in precedenza con la circolare n. 74/2008, comprendendo nel novero dei soggetti titolati a presentare la domanda di intervento del Fondo anche le società finanziarie e gli altri cessionari a titolo oneroso del TFR.

Intervento del Fondo di garanzia

La legge 297/1982, che ha istituito il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, stabilisce che l’intervento del Fondo può essere richiesto dal lavoratore o dai suoi aventi diritto. La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che per “aventi diritto” devono intendersi non soltanto gli eredi del lavoratore ma, in generale, gli “aventi causa” del lavoratore. La circolare n. 89 del 26 giugno 2012, pertanto, modifica le istruzioni impartite in precedenza con la circolare n. 74/2008, comprendendo nel novero dei soggetti titolati a presentare la domanda di intervento del Fondo anche le società finanziarie e gli altri cessionari a titolo oneroso del TFR.

Provvedimenti urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici

Nell’ambito dei provvedimenti in favore delle popolazioni colpite dai gravi eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, è sospeso senza interessi fino al 30 settembre 2012 anche l’ammortamento dei prestiti (piccoli prestiti e prestiti pluriennali) e dei mutui ipotecari edilizi erogati dalla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (che assicura agli iscritti all’ex gestione Inpdap, l’erogazione di prestiti e di mutui ipotecari a tassi agevolati), ai soggetti residenti nei comuni interessati che ne facciano richiesta (vedi messaggio n. 10421 del 20 giugno 2012).

Provvedimenti urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici

Nell’ambito dei provvedimenti in favore delle popolazioni colpite dai gravi eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, è sospeso senza interessi fino al 30 settembre 2012 anche l’ammortamento dei prestiti (piccoli prestiti e prestiti pluriennali) e dei mutui ipotecari edilizi erogati dalla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (che assicura agli iscritti all’ex gestione Inpdap, l’erogazione di prestiti e di mutui ipotecari a tassi agevolati), ai soggetti residenti nei comuni interessati che ne facciano richiesta (vedi messaggio n. 10421 del 20 giugno 2012).

Fondo di solidarietà personale dipendente del credito

La circolare n. 86 del 19 giugno 2012 fa seguito al messaggio n. 20321 del 3 agosto 2010, con il quale sono state date le prime urgenti istruzioni operative ad alcune strutture di sede nella necessità immediata di porre in essere il sostegno al reddito a lavoratori licenziati di aziende del credito, integrandone il contenuto con nuove indicazioni operative. Sono descritti in dettaglio gli aspetti normativi relativi al beneficio, le condizioni di accesso allo stesso e gli adempimenti delle aziende ai fini del finanziamento della prestazione.

Fondo di solidarietà personale dipendente del credito

La circolare n. 86 del 19 giugno 2012 fa seguito al messaggio n. 20321 del 3 agosto 2010, con il quale sono state date le prime urgenti istruzioni operative ad alcune strutture di sede nella necessità immediata di porre in essere il sostegno al reddito a lavoratori licenziati di aziende del credito, integrandone il contenuto con nuove indicazioni operative. Sono descritti in dettaglio gli aspetti normativi relativi al beneficio, le condizioni di accesso allo stesso e gli adempimenti delle aziende ai fini del finanziamento della prestazione.

Pensioni ai superstiti

Il DL 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, prevede che le pensioni ai superstiti con decorrenza dal 1° gennaio 2012 siano soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio sia stato contratto dal dante causa ad un’età superiore a 70 anni, con una differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni, ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La riduzione è del 10% per ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci, ma la decurtazione non è applicata qualora siano presenti figli minori, studenti o inabili.
La circolare n. 84 del 14 giugno 2012 fornisce le istruzioni relative al campo di applicazione e ai destinatari della norma introdotta.

Pensioni ai superstiti

Il DL 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, prevede che le pensioni ai superstiti con decorrenza dal 1° gennaio 2012 siano soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio sia stato contratto dal dante causa ad un’età superiore a 70 anni, con una differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni, ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La riduzione è del 10% per ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci, ma la decurtazione non è applicata qualora siano presenti figli minori, studenti o inabili.
La circolare n. 84 del 14 giugno 2012 fornisce le istruzioni relative al campo di applicazione e ai destinatari della norma introdotta.

Istanze e servizi Inps Gestione ex-Inpdap ed ex-Enpals: telematizzati in via esclusiva entro l’autunno

Per portare a compimento il processo di telematizzazione dei servizi il Presidente dell’Inps ha firmato il 30 maggio la Determinazione n. 95 che contiene in allegato il calendario per la presentazione telematica in via esclusiva delle istanze relative a servizi exInpdap ed ExEnpals.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione della Determinazione Presidenziale suddetta i servizi indicati nell’allegato 1 (parte integrante dell’atto) potranno essere richiesti sono tramite canale telematico.

Nel processo di integrazione la telematizzazione dei servizi rappresenta infatti un passaggio importante, in linea con l’Obiettivo n. 20 del piano di E-Government, che prevede la dematerializzazione, la riduzione dei flussi cartacei a favore di processi documentali totalmente informatizzati, con le Linee generali Inps per l’integrazione (Determinazione Presidenziale n. 5802/2012) e con le Linee guida gestionali Inps 2012, tra le quali è stato incluso il completamento del processo di telematizzazione dei servizi degli Enti soppressi.

Determinazione Presidenziale n. 95

Istanze e servizi Inps Gestione ex-Inpdap ed ex-Enpals: telematizzati in via esclusiva entro l’autunno

Per portare a compimento il processo di telematizzazione dei servizi il Presidente dell’Inps ha firmato il 30 maggio la Determinazione n. 95 che contiene in allegato il calendario per la presentazione telematica in via esclusiva delle istanze relative a servizi exInpdap ed ExEnpals.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione della Determinazione Presidenziale suddetta i servizi indicati nell’allegato 1 (parte integrante dell’atto) potranno essere richiesti sono tramite canale telematico.

Nel processo di integrazione la telematizzazione dei servizi rappresenta infatti un passaggio importante, in linea con l’Obiettivo n. 20 del piano di E-Government, che prevede la dematerializzazione, la riduzione dei flussi cartacei a favore di processi documentali totalmente informatizzati, con le Linee generali Inps per l’integrazione (Determinazione Presidenziale n. 5802/2012) e con le Linee guida gestionali Inps 2012, tra le quali è stato incluso il completamento del processo di telematizzazione dei servizi degli Enti soppressi.

Determinazione Presidenziale n. 95

Polo specialistico ex Enpals

Nelle more dell’emanazione dei decreti di trasferimento all’Inps delle risorse umane, strumentali e finanziarie del soppresso Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS), le strutture territoriali ex Enpals di Milano, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Cagliari, Catania e Palermo saranno integrate, dal punto di vista logistico, nelle corrispondenti Direzioni provinciali Inps ed assumeranno la configurazione di “Polo specialistico per la gestione della previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico”. La struttura territoriale di Roma continuerà ad operare all’interno della sede che ospita le strutture centrali dell’ex Enpals, in attesa della prevista riorganizzazione logistica delle sedi Inps dell’area urbana di Roma. La circolare n. 78 dell’8 giugno 2012 descrive le nuove competenze territoriali delle varie sedi e il loro assetto organizzativo nella fase transitoria.

 

Per consultare la documentazione ufficiale relativa al processo di integrazione degli enti soppressi vai alla sezione Integrazione INPDAP-ENPALS

Polo specialistico ex Enpals

Nelle more dell’emanazione dei decreti di trasferimento all’Inps delle risorse umane, strumentali e finanziarie del soppresso Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS), le strutture territoriali ex Enpals di Milano, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Cagliari, Catania e Palermo saranno integrate, dal punto di vista logistico, nelle corrispondenti Direzioni provinciali Inps ed assumeranno la configurazione di “Polo specialistico per la gestione della previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico”. La struttura territoriale di Roma continuerà ad operare all’interno della sede che ospita le strutture centrali dell’ex Enpals, in attesa della prevista riorganizzazione logistica delle sedi Inps dell’area urbana di Roma. La circolare n. 78 dell’8 giugno 2012 descrive le nuove competenze territoriali delle varie sedi e il loro assetto organizzativo nella fase transitoria.

 

Per consultare la documentazione ufficiale relativa al processo di integrazione degli enti soppressi vai alla sezione Integrazione INPDAP-ENPALS

Applicazione regolamenti CE ai Paesi SEE

Dal 1° giugno 2012, si applicano anche ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) i regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale entrati in vigore il 1° maggio 2010 per i 27 Stati membri dell’Unione Europea, in particolare il regolamento (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e il regolamento (CE) n. 988/2009, sempre del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento 883/2004 di cui sopra.
La circolare n. 77 del 6 giugno 2012 contiene un riepilogo delle circolari pubblicate in materia di prestazioni pensionistiche e fornisce alcune precisazioni sull’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di prestazioni orfanili e tassi di cambio. 

Applicazione regolamenti CE ai Paesi SEE

Dal 1° giugno 2012, si applicano anche ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) i regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale entrati in vigore il 1° maggio 2010 per i 27 Stati membri dell’Unione Europea, in particolare il regolamento (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e il regolamento (CE) n. 988/2009, sempre del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento 883/2004 di cui sopra.
La circolare n. 77 del 6 giugno 2012 contiene un riepilogo delle circolari pubblicate in materia di prestazioni pensionistiche e fornisce alcune precisazioni sull’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di prestazioni orfanili e tassi di cambio. 

Determinazione presidenziale integrazione

Con la determinazione presidenziale n.5804 del 31 maggio 2012, l’Inps  ha emanato le linee di indirizzo per l’attuazione dell’integrazione di Inpdap ed Enpals delineata, con le precedenti determinazioni presidenziali n. 5802 e n. 5803, per conseguire gli obiettivi di efficacia e riduzione dei costi previsti dal decreto legge n. 211 del 2011, convertito nella legge 214 del 22 dicembre 2011 (cosiddetto decreto Salva Italia).
Il documento descrive le modalità che devono guidare l’attuazione dell’integrazione di Inpdap ed Enpals, partendo dal contesto in cui è nata l’operazione, delineando il percorso dell’integrazione, e toccando punti di fondamentale importanza quali lo sviluppo del modello organizzativo, la razionalizzazione logistica, la valorizzazione del capitale umano, la telematizzazione, lo sviluppo della cultura previdenziale.

DET. PRES. n. 5804 del 31.05.2012 –  Llinee Indirizzo Attuative Integrazione

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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