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Amministratore di condominio: compatibilità con l’esercizio dell’attività professionale


Ordine Informa

Come meglio precisato nell’allegata comunicazione del C.N.O., l’attività di amministratore di condominio e l’esercizio della professione di Consulente del Lavoro sono compatibili.

Per svolgere infatti l’attività di amministratore di condominio, sia l’art.25 della Legge 11-12-2012 n.220 che il relativo regolamento, di cui al Decreto Ministero della Giustizia 13-08-2014 n.140, dispongono che, fatte salve le ipotesi dei soggetti che hanno svolto tale attività per almeno un anno, negli ultimi tre anni prima dell’entrata in vigore delle Legge (in questo caso rimane obbligatoria la sola formazione periodica) o che siano stati nominati tra i condomini dello stabile, sia necessario, insieme ai requisiti soggettivi, già in possesso degli iscritti all’Albo, anche lo svolgimento della formazione iniziale e/o periodica in materia di amministrazione condominiale.

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Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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