Skip to main content

Cigs nelle aree di crisi complessa: i chiarimenti del Ministero


Ordine Informa

Come noto il decreto correttivo al Jobs Act (d.lgs. n. 185 del 24 settembre 2016) ha aggiunto, all’articolo 44 del d.lgs. n. 148 del 2015, dopo il comma 11, il comma 11-bis, con il quale è stato introdotto un intervento straordinario di integrazione salariale, della durata massima di 12 mesi, a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell’art. 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Si tratta, in sostanza, di una misura volta a prolungare il regime di Cigs per quelle aziende che hanno esaurito il periodo massimo di fruizione e che siano ubicate in aree in cui il Ministero ha riconosciuto la presenza di una crisi industriale complessa.

Di recente è intervenuta la circolare del Ministero del Lavoro n. 30 del 14.10.2016 con lo scopo di fornire chiarimenti operativi in merito al nuovo strumento di ammortizzazione sociale introdotto dal decreto correttivo al Jobs Act.

Viene chiarito, innanzitutto, l’ambito di applicazione: possono beneficiare dell’integrazione salariale straordinaria esclusivamente le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore del decreto n.185 del 24 settembre 2016, ai sensi dell’art. 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Come comunicato dal Ministero dello sviluppo economico, le aree di crisi industriale complessa riconosciute alla data del 08.10.2016 sono le seguenti:

Regione

Area di crisi complessa

Data e atto di

riconoscimento

1

Lazio

Rieti

DM 13/04/2011

2

Puglia

Taranto

DL 129/2012

3

Toscana

Piombino

DL 43/2013

4

Friuli Venezia Giulia

Trieste

DL 43/2013

5

Sicilia

Termini Imerese

AdP 22/07/2015

6

Sicilia

Gela

DM 20/05/2015

7

Molise

Isernia, Boiano, Campochiaro, Venafro

DM 07/08/2015

8

Toscana

Livorno

DM 07/08/2015

9

Marche-Abruzzo

Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno

DM 10/02/2016

10

Lazio

Frosinone

DM 12/09/2016

11

Sardegna

Portovesme

DM 13/09/2016

12

Liguria

Savona

DM 21/09/2016

13

Sardegna

Porto Torres

DM 7/10/2016

14

Umbria

Terni-Narni

DM 7/10/2016

Trattandosi di un intervento di integrazione salariale straordinario, questo è destinato ai lavoratori e alle imprese che abbiano i requisiti previsti dalla normativa in materia di integrazione salariale straordinaria, come disciplinati dagli articoli 1 e 20 del D.Lgs. n. 148/2015.

Il trattamento di integrazione salariale straordinario introdotto si profila come una misura destinata a quelle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, si trovino, nell’annualità 2016, nell’impossibilità di ricorrere ulteriormente ad un trattamento di integrazione salariale straordinaria, sia in base alle disposizioni del d.lgs. n. 148/2015, sia in base alle disposizioni attuative dello stesso.

Per quanto concerne la durata del trattamento, l’integrazione salariale straordinaria di cui al comma 11-bis dell’art. 44 può essere autorizzata sino al limite massimo di 12 mesi per l’anno 2016.

A tal fine, in considerazione della specialità della normativa in esame, la circolare precisa che in presenza di un accordo sottoscritto nell’anno 2016, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2016, sia possibile concedere il trattamento della durata di dodici mesi, anche superando il limite temporale del 31.12.2016, fermo restando il limite di spesa complessivo e quello definito dalle risorse assegnate ad ogni singola Regione.

Coerentemente con la filosofia di fondo del Jobs Act in materia di ammortizzatori sociali, che tende a legare l’aiuto statale alle reali capacità di ripresa dell’azienda, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, qualora l’impresa presenti un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori. Sarà onere dell’impresa indicare nel dettaglio le misure di politiche attive concordate con la Regione e le prospettive di rioccupazione che si intenda perseguire.

Dal punto di vista del procedimento, la circolare chiarisce che il trattamento in questione, sia per quanto riguarda la fase di consultazione sindacale, sia per quanto concerne il procedimento in generale, si pone in deroga agli articoli 24 e 25 del d.lgs. 148/2015.

Le domande di accesso al beneficio, compilate secondo un apposito modulo che sarà reso disponibile sul sito del Ministero del Lavoro, -devono essere corredate dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario e del verbale di accordo previamente stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nell’istanza l’impresa dovrà dichiarare espressamente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria sia secondo le disposizioni del decreto n. 148/15, sia secondo le disposizioni attuative dello stesso, esplicitandone le motivazioni in un’apposita relazione tecnica allegata. Nella medesima relazione l’impresa dovrà illustrare dettagliatamente il piano di recupero occupazionale e gli appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

(Autore: Riccardo Maraga)

(Fonte: Lavoro&Impresa) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X