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Agricoltura- Il contratto Occasionale


Ordine Informa

Il nuovo contratto di lavoro occasionale in agricoltura, introdotto per il biennio 2023-2024 dalla L. n. 197/2022, e’ essenzialmente simile ai  normali contratti a termine già previsti per gli operai del settore (O.T.D.), con alcune peculiarità in merito agli adempimenti derivanti dal D.lgs. 104/2022 (cd. Decreto “trasparenza”).
Le principali differenze consistono nella durata massima, pari a 12 mesi  e nel numero massimo di giornate di lavoro, stabilito in 45. Per quanto riguarda i soggetti inquadrabili con tale forma contrattuale, rientrano coloro che nel triennio precedente all’assunzione non abbiano avuto rapporti subordinati in agricoltura, ad esclusione dei pensionati, e tale condizione dovrà essere autocertificata dal lavoratore.
Potranno inoltre essere assunti con il nuovo contratto soggetti disoccupati, percettori di NASPI, DIS-COLL, RDC, ammortizzatori sociali, under 25 iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università, detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno e soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli su indicati, sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 500 e 2.500 euro per ogni giornata per cui risulti accertata la violazione, salvo che ciò non derivi dalle false o incomplete informazioni contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore.
Dal punto di vista amministrativo gli adempimenti restano sostanzialmente gli stessi previsti per gli O.T.D., è infatti obbligatorio l’invio preventivo della comunicazione di assunzione (mod. Unilav) , nonché la produzione del LUL, in questo caso anche in un’unica emissione alla cessazione del rapporto.
Le retribuzioni di riferimento sono quelle stabilite dai CCNL e CCPL di riferimento, la contribuzione di riferimento è quella unificata agricola.
La principale novità che differenzia la nuova forma di contratto è costituita dalla totale esenzione fiscale delle retribuzioni percepite in capo al lavoratore , oltre alla neutralità sullo stato di disoccupato o inoccupato e la piena cumulabilità con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.
Inoltre , l‘informativa al lavoratore si intende soddisfatta con la consegna di copia della comunicazione di assunzione. Pertanto, la mera consegna del modello Unilav al lavoratore, assolve tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalle modifiche del D. Lgs. n. 152/1997 (art. 1) introdotte dal D. Lgs. n. 104/2022 (art. 4).
Tale apertura costituisce un’importante semplificazione degli obblighi di informativa derivanti dal citato decreto, aprendo la strada all’ulteriore snellimento e revisione del testo normativo già annunciata dal Ministro del Lavoro.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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