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Acconto imposta sostitutiva TFR & credito del saldo


Ordine Informa

Il 18 dicembre 2023 scade il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Trattamento di fine rapporto (Tfr)  e, poichè  lo scorso anno il tasso di rivalutazione del Tfr utilizzato sfiorava il 10%, mentre quest’anno , almeno fino al  31 ottobre 2023,  è notevolmente ridotto a circa l’1,88 per cento (salvo straordinarie ed eccezionali impennate di fine anno), ciò farà scaturire  un credito dovuto alla circostanza che l’acconto sarà commisurato al tasso del 9,9745% applicabile al 31 dicembre 2022, mentre il saldo da calcolare e versare entro il 16 febbraio 2024 sarà calcolato con il tasso vigente al 31 dicembre 2023 (quello attualmente disponibile, come detto, è l’1,88% riferito al 31 ottobre 2023).

Tale credito maturerà sia nel caso in cui il sostituto opti per il calcolo dell’acconto (90%) dell’imposta sostitutiva secondo il cosiddetto metodo storico (rivalutazione maturata e trattenuta nel 2022 x 90% x 17%), sia che scelga il cosiddetto metodo presuntivo (rivalutazione maturata nel 2023 sui Tfr al 31 dicembre 2022 dei dipendenti in forza al 30 novembre 2023 + rivalutazione trattenuta ai dipendenti cessati da gennaio a novembre 2023 x il tasso di rivalutazione al 31 dicembre 2022 x 90% x 17%).

Per il sostituto potrebbe comunque essere più conveniente adottare il metodo presuntivo qualora nel corso del 2023 si siano verificate molte cessazioni di rapporto di lavoro, situazione che non è stata infrequente nell’attuale mercato del lavoro molto mobile. Con questo metodo si ridurrebbe la base di calcolo su cui applicare il tasso di rivalutazione, in quanto per i dipendenti cessati l’acconto è dovuto nella misura del 90% dell’imposta trattenuta sulle rivalutazioni all’atto della cessazione del rapporto.

In conseguenza della riduzione del tasso di rivalutazione del Tfr dal 2022 al 2023, l’importo che le aziende verseranno entro il 18 dicembre dovrebbe risultare eccedente rispetto a quello complessivamente dovuto per il 2023, con la corrispondente formazione di un credito.

Tale credito dovrà emergere dal prossimo modello 770/2024, reddito 2023, e sarà esposto sia nel quadro ST come versamento in eccesso, sia nel quadro SX in quanto qualificato come credito derivante da versamento in eccesso nonché risultante dalla dichiarazione annuale. Conseguentemente, tale credito dovrà essere utilizzato con il codice tributo 6781 all’interno del modello F24 in compensazione con altri debiti.

È opportuno ricordare che, qualora il credito complessivo sia di importo superiore a 5mila euro, sarà obbligatorio apporre alla dichiarazione del sostituto d’imposta il visto di conformità di cui all’articolo 35 del D.Lgs n. 241/1997 o l’alternativa attestazione del soggetto che effettua il controllo contabile, limitatamente al caso in cui quel credito venga utilizzato in compensazione orizzontale, cioè con debiti di natura diversa (ad esempio, Iva, contributi Inps, premi Inail, eccetera), cosi come previsto dalle circolari dell’agenzia delle Entrate 28/2014 e 31/2014.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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