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Voucher, quei buchi normativi che rischiano di azzoppare la riforma


Ordine Informa

La circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro (n. 1/2016) sulle nuova procedura di comunicazione preventiva prevista per i professionisti e gli imprenditori non agricoli che utilizzano lavoro accessorio fornisce indicazioni molto precise sul regime sanzionatorio applicabile ai nuovi adempimenti.Secondo la circolare, dopo la riforma della materia (d.lgs. n. 185/2016) l’utilizzo dei voucher è subordinato a un doppio adempimento: una denuncia di inizio attività all’INPS, da effettuarsi mediante accesso all’apposita sezione presente sul sito Internet dell’istituto, e una comunicazione via email, da mandare entro i 60 minuti precedenti ogni nuova prestazione alla sede territoriale dell’Ispettorato (ai recapiti forniti dalla stessa circolare).
Questo doppio adempimento, secondo l’istituto di vigilanza, è supportato da un regime sanzionatorio che cambia in relazione alle eventuali violazioni.
La mancata effettuazione della denuncia di inizio attività, seguita dall’omessa comunicazione preventiva alla sede territoriale dell’Ispettorato, darebbe luogo all’applicazione della c.d. maxi-sanzione sul lavoro nero.
Invece, se il committente effettua la denuncia telematica sul sito dell’Inps, ma omette di inviare l’email all’Ispettorato, si applicherebbe solo la sanzione introdotta dal D.Lgs. n. 185/2016 (importo variabile da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione).
Questa ricostruzione è sicuramente vincolante per gli ispettori, e quindi le imprese e professionisti dovranno applicarla, per mettersi al riparo da sanzioni e contenziosi.
Tuttavia, il fondamento normativo di questa interpretazione deve essere attentamente verificato, in quanto la denuncia telematica all’Inps è stata resa obbligatoria da una norma (l’art. 49, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015, che a sua volta aveva ridisciplinato la materia, abrogando le norme contenute nel d.lgs. n. 276/2003), che oggi non esiste più, nella sua versione originaria; solo tale versione – e non quella risultante dalle modifiche del d.lgs. n. 185/2016, che ha sostituito il vecchio adempimento con l’invio della email o dell’sms – prevedeva l’obbligo di fare la comunicazione telematica.
La circolare dell’Ispettorato non sembra considerare questo aspetto, nel momento in cui ribadisce che la procedura telematica è ancora obbligatoria; questa obbligatorietà viene fatta risalire a due atti (la nota del Ministero del lavoro n. 3337 del 25 giugno 2015 e la circolare INPS n. 149/2015) emanati proprio per dare applicazione alla norma ormai abrogata.
Peraltro, la nuova versione dell’art. 49, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 non vieterebbe la reintroduzione di una procedura di denuncia telematica: è prevista, infatti, la possibilità di istituire, con un apposito Decreto Ministeriale “ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie”.
Il problema è che tale Decreto non è stato ancora emanato, e quindi risulta davvero difficile trovare il fondamento normativo dell’obbligo di effettuare la denuncia telematica (a meno che non si voglia ricercare tale fondamento nelle norme generali sulle comunicazioni obbligatorie, oppure che si voglia ancora ritenere vigente il DM del 12 marzo 2008, attuativo delle regole – oggi abrogate – della legge Biagi).
Sarebbe quindi urgente un chiarimento sul punto, per evitare che, al primo contenzioso relativo all’applicazione della maxi sanzione, la sussistenza dell’obbligo di denuncia telematica venga messa in discussione; l’esisto di tale contenzioso non sarebbe affatto scontato.
(Fonte: Lavoro&Impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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