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Modifiche al DURC telematico in Gazzetta Ufficiale


Ordine Informa

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 23 febbraio 2016 di modifica del decreto 30 gennaio 2015 sul DURC telematico
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre le modifiche alla normativa sul DURC telematico.
Si tratta del Decreto 23 febbraio 2016 contenente la modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva».
Modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015 sul DURC telematico
1. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. all’art. 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per l’attività edilizia,», sono aggiunte le seguenti: «nonchè, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative,»;
2. all’art. 5:
1. il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio.»;
2. il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, l’impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura di cui all’art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e all’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.».
(Autore: Antonio Maroscia)
(Fonte: Lavoro&Diritti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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