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Voucher, le istruzioni dell’Ispettorato Nazionale per la comunicazione via email


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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce, con la sua prima circolare (n. 1/2016), i chiarimenti – molto attesi dagli operatori – sulla procedura di comunicazione preventiva, introdotta dal d.lgs. n. 185/2016 a carico degli imprenditori e dei professionisti che utilizzano il lavoro accessorio.La circolare ricorda, innanzitutto, che la nuova comunicazione preventiva non fa venire meno l’obbligo per il committente di presentare la dichiarazione di inizio attività all’INPS, nel momento in cui si attiva il rapporto ( nota Ministero del lavoro del 25 giugno 2015, n. 3337, circolare INPS n. 149/2015).
I committenti che siano imprenditori non agricoli oppure professionisti (per quelli agricoli valgono regole in parte diverse), dovranno, quindi, fare la denuncia all’Inps per attivare il rapporto e poi, entro 60 minuti prima di ogni singola prestazione, inviare una email alle sedi territoriali dell’Ispettorato del lavoro.
Questa email dovrà essere inviata all’indirizzo della direzione competente per territorio, utilizzando quelli allegati alla circolare (i recapiti sono stati costruiti secondo il seguente schema: voucher.provincia@ispettorato.gov.it).
L’elenco non copre tutto il territorio nazionale (mancano gli indirizzi delle direzioni situate nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e in Sicilia, in ossequio alle particolari forme di amministrativa che godono le sedi di questi territori), e quindi i committenti operanti in queste zone dovranno ancora navigare nell’incertezza fino all’emanazione di indicazioni dalle amministrazioni locali competenti.
I messaggi e-mail (che, nel silenzio della circolare, potrebbero essere spediti mediante un indirizzo ordinario oppure una casella pec) dovranno avere come oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente.
Nel testo del messaggio dovranno, invece, essere riportati i dati del committente, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione, il giorno di inizio della prestazione e l’ora di inizio e di fine della prestazione; non dovranno essere inseriti allegati.
Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse dovranno essere comunicate con le stesse modalità.
La circolare non vieta l’invio di mail contenenti indicazioni per più lavoratori, limitandosi a ricordare che la comunicazione sia obbligatoria per “ogni singolo lavoratore” impiegato; pare possibile, quindi, che in caso di utilizzo di una moltitudine di collaboratori nello stesse condizioni di tempo e di luogo (es. gli steward utilizzati per gli eventi sportivi) si possa inviare una sola comunicazione, completa dei dati relativi a ciascuna prestazione.
Con queste indicazioni la comunicazione via email vede completato il proprio percorso applicativo; resta ancora al palo, invece, la comunicazione tramite sms, in quanto la circolare rinvia a un futuro DM l’adozione delle misure tecniche necessarie a farla funzionare.
L’Ispettorato ricorda, inoltre, che la violazione dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione; tuttavia, se alla mancata comunicazione preventiva si aggiunge anche la mancata dichiarazione di inizio attività all’Inps, si applica la maxi sanzione per lavoro nero, di entità ben più grave.
La circolare, infine, fornisce indicazioni in merito alla gestione del periodo compreso tra l’entrata in vigore del d.lgs. 185/2016 (8 ottobre 2016) e la fornitura delle relative istruzioni con la circolare medesima.
Per questo periodo l’Ispettorato precisa che gli ispettori dovranno tenere “in debito conto” dell’assenza di indicazioni operative.
Con questo inciso, la circolare suggerisce agli ispettori di non applicare sanzioni nei confronti di quei committenti che, in assenza di indicazioni, non hanno adempiuto correttamente i nuovi obblighi.
Tuttavia, l’inciso non sembra precludere sempre e comunque l’applicabilità di sanzioni (altrimenti tale esclusione verrebbe dichiarata esplicitamente), qualora fosse accertato in casi specifici un chiaro intento fraudolento.
Una soluzione di grande buon senso che coniuga le esigenze di certezza del diritto, le finalità di contrasto degli abusi e la legittima tutela della buona fede degli operatori economici.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce, con la sua prima circolare (n. 1/2016), i chiarimenti – molto attesi dagli operatori – sulla procedura di comunicazione preventiva, introdotta dal d.lgs. n. 185/2016 a carico degli imprenditori e dei professionisti che utilizzano il lavoro accessorio.La circolare ricorda, innanzitutto, che la nuova comunicazione preventiva non fa venire meno l’obbligo per il committente di presentare la dichiarazione di inizio attività all’INPS, nel momento in cui si attiva il rapporto ( nota Ministero del lavoro del 25 giugno 2015, n. 3337, circolare INPS n. 149/2015).
I committenti che siano imprenditori non agricoli oppure professionisti (per quelli agricoli valgono regole in parte diverse), dovranno, quindi, fare la denuncia all’Inps per attivare il rapporto e poi, entro 60 minuti prima di ogni singola prestazione, inviare una email alle sedi territoriali dell’Ispettorato del lavoro.
Questa email dovrà essere inviata all’indirizzo della direzione competente per territorio, utilizzando quelli allegati alla circolare (i recapiti sono stati costruiti secondo il seguente schema: voucher.provincia@ispettorato.gov.it).
L’elenco non copre tutto il territorio nazionale (mancano gli indirizzi delle direzioni situate nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e in Sicilia, in ossequio alle particolari forme di amministrativa che godono le sedi di questi territori), e quindi i committenti operanti in queste zone dovranno ancora navigare nell’incertezza fino all’emanazione di indicazioni dalle amministrazioni locali competenti.
I messaggi e-mail (che, nel silenzio della circolare, potrebbero essere spediti mediante un indirizzo ordinario oppure una casella pec) dovranno avere come oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente.
Nel testo del messaggio dovranno, invece, essere riportati i dati del committente, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione, il giorno di inizio della prestazione e l’ora di inizio e di fine della prestazione; non dovranno essere inseriti allegati.
Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse dovranno essere comunicate con le stesse modalità.
La circolare non vieta l’invio di mail contenenti indicazioni per più lavoratori, limitandosi a ricordare che la comunicazione sia obbligatoria per “ogni singolo lavoratore” impiegato; pare possibile, quindi, che in caso di utilizzo di una moltitudine di collaboratori nello stesse condizioni di tempo e di luogo (es. gli steward utilizzati per gli eventi sportivi) si possa inviare una sola comunicazione, completa dei dati relativi a ciascuna prestazione.
Con queste indicazioni la comunicazione via email vede completato il proprio percorso applicativo; resta ancora al palo, invece, la comunicazione tramite sms, in quanto la circolare rinvia a un futuro DM l’adozione delle misure tecniche necessarie a farla funzionare.
L’Ispettorato ricorda, inoltre, che la violazione dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione; tuttavia, se alla mancata comunicazione preventiva si aggiunge anche la mancata dichiarazione di inizio attività all’Inps, si applica la maxi sanzione per lavoro nero, di entità ben più grave.
La circolare, infine, fornisce indicazioni in merito alla gestione del periodo compreso tra l’entrata in vigore del d.lgs. 185/2016 (8 ottobre 2016) e la fornitura delle relative istruzioni con la circolare medesima.
Per questo periodo l’Ispettorato precisa che gli ispettori dovranno tenere “in debito conto” dell’assenza di indicazioni operative.
Con questo inciso, la circolare suggerisce agli ispettori di non applicare sanzioni nei confronti di quei committenti che, in assenza di indicazioni, non hanno adempiuto correttamente i nuovi obblighi.
Tuttavia, l’inciso non sembra precludere sempre e comunque l’applicabilità di sanzioni (altrimenti tale esclusione verrebbe dichiarata esplicitamente), qualora fosse accertato in casi specifici un chiaro intento fraudolento.
Una soluzione di grande buon senso che coniuga le esigenze di certezza del diritto, le finalità di contrasto degli abusi e la legittima tutela della buona fede degli operatori economici.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce, con la sua prima circolare (n. 1/2016), i chiarimenti – molto attesi dagli operatori – sulla procedura di comunicazione preventiva, introdotta dal d.lgs. n. 185/2016 a carico degli imprenditori e dei professionisti che utilizzano il lavoro accessorio.La circolare ricorda, innanzitutto, che la nuova comunicazione preventiva non fa venire meno l’obbligo per il committente di presentare la dichiarazione di inizio attività all’INPS, nel momento in cui si attiva il rapporto ( nota Ministero del lavoro del 25 giugno 2015, n. 3337, circolare INPS n. 149/2015).
I committenti che siano imprenditori non agricoli oppure professionisti (per quelli agricoli valgono regole in parte diverse), dovranno, quindi, fare la denuncia all’Inps per attivare il rapporto e poi, entro 60 minuti prima di ogni singola prestazione, inviare una email alle sedi territoriali dell’Ispettorato del lavoro.
Questa email dovrà essere inviata all’indirizzo della direzione competente per territorio, utilizzando quelli allegati alla circolare (i recapiti sono stati costruiti secondo il seguente schema: voucher.provincia@ispettorato.gov.it).
L’elenco non copre tutto il territorio nazionale (mancano gli indirizzi delle direzioni situate nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e in Sicilia, in ossequio alle particolari forme di amministrativa che godono le sedi di questi territori), e quindi i committenti operanti in queste zone dovranno ancora navigare nell’incertezza fino all’emanazione di indicazioni dalle amministrazioni locali competenti.
I messaggi e-mail (che, nel silenzio della circolare, potrebbero essere spediti mediante un indirizzo ordinario oppure una casella pec) dovranno avere come oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente.
Nel testo del messaggio dovranno, invece, essere riportati i dati del committente, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione, il giorno di inizio della prestazione e l’ora di inizio e di fine della prestazione; non dovranno essere inseriti allegati.
Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse dovranno essere comunicate con le stesse modalità.
La circolare non vieta l’invio di mail contenenti indicazioni per più lavoratori, limitandosi a ricordare che la comunicazione sia obbligatoria per “ogni singolo lavoratore” impiegato; pare possibile, quindi, che in caso di utilizzo di una moltitudine di collaboratori nello stesse condizioni di tempo e di luogo (es. gli steward utilizzati per gli eventi sportivi) si possa inviare una sola comunicazione, completa dei dati relativi a ciascuna prestazione.
Con queste indicazioni la comunicazione via email vede completato il proprio percorso applicativo; resta ancora al palo, invece, la comunicazione tramite sms, in quanto la circolare rinvia a un futuro DM l’adozione delle misure tecniche necessarie a farla funzionare.
L’Ispettorato ricorda, inoltre, che la violazione dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione; tuttavia, se alla mancata comunicazione preventiva si aggiunge anche la mancata dichiarazione di inizio attività all’Inps, si applica la maxi sanzione per lavoro nero, di entità ben più grave.
La circolare, infine, fornisce indicazioni in merito alla gestione del periodo compreso tra l’entrata in vigore del d.lgs. 185/2016 (8 ottobre 2016) e la fornitura delle relative istruzioni con la circolare medesima.
Per questo periodo l’Ispettorato precisa che gli ispettori dovranno tenere “in debito conto” dell’assenza di indicazioni operative.
Con questo inciso, la circolare suggerisce agli ispettori di non applicare sanzioni nei confronti di quei committenti che, in assenza di indicazioni, non hanno adempiuto correttamente i nuovi obblighi.
Tuttavia, l’inciso non sembra precludere sempre e comunque l’applicabilità di sanzioni (altrimenti tale esclusione verrebbe dichiarata esplicitamente), qualora fosse accertato in casi specifici un chiaro intento fraudolento.
Una soluzione di grande buon senso che coniuga le esigenze di certezza del diritto, le finalità di contrasto degli abusi e la legittima tutela della buona fede degli operatori economici.
(Autore: Giampiero Falasca Il Sole 24 Ore)
(Fonte: Lavoro&Impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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