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Inps – Nuova disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di Cassa integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili.


Ordine Informa

L’Inps, con il messaggio n. 4752 del 23 novembre 2016, recependo quanto previsto dal decreto legislativo n. 185/2016, informa sulla nuova disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di Cassa integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili.

L’art. 2, comma 1 lett.a), del decreto legislativo 185 del 2016 prevede che all’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. 148 del 2015 siano aggiunte nella parte finale le seguenti parole: «fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento».

Tale integrazione ha effetti diretti sia sulla prestazione di integrazione salariale ordinaria, sia sulla prestazione dell’assegno ordinario garantito dai Fondi di solidarietà al quale, in virtù del richiamo stabilito dall’art. 30, c. 1, del D.lgs 148 del 2015, si applica nei limiti della compatibilità la disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria.

Dal punto di vista operativo, pertanto, potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento le domande di CIGO aventi le causali contrassegnate dai seguenti codici evento, relativi appunto ad eventi oggettivamente non evitabili:

– motivi meteorologici-settore industria;

– motivi meteorologici-settore edilizia;

– incendi, crolli o alluvioni;

– impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità.

 

La suddetta norma si applica alle domande presentate dall’8 ottobre 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016.

Le aziende potranno presentare un’unica domanda per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili che si verificano nel corso di un determinato mese entro la fine del mese successivo, superando così la precedente disciplina che prevedeva anche per questi eventi oggettivamente non evitabili il termine di 15 giorni di presentazione della domanda dall’inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione.

Esempi:

Per eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 e il 12 ottobre 2016, il termine di presentazione dell’unica domanda per tutti e tre gli eventi scade il 30 novembre 2016, a seguito della introduzione della nuova disciplina.

La sospensione per gli eventi meteo accaduti nei giorni del 4 e 11 novembre 2016 può essere richiesta in un’unica domanda entro il 31 dicembre 2016.

Circa la connessa problematica dell’allegazione dei bollettini meteo, si evidenzia che il maggior arco temporale messo a disposizione dalla riforma e la suddetta possibile unificazione in un’unica istanza di più eventi meteo, facilita e semplifica i connessi adempimenti probatori; il bollettino meteo infatti potrà interessare un maggior arco temporale e le aziende potranno avere a disposizione un tempo più congruo per ottenere questa documentazione probatoria.

 

Come accennato sopra, l’integrazione all’art. 15, c. 2, del D.lgs 148/2015 ha riflessi anche sulla disciplina dell’assegno ordinario garantita dai Fondi di solidarietà bilaterali.

Nello specifico, potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento le domande di assegno ordinario per le causali relative ad eventi oggettivamente non evitabili relativamente a:

1) incendi, crolli o alluvioni;

2) impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità.

Ciò in virtù del fatto che, in linea generale, per i Fondi di solidarietà costituiti ex art. 26 del D.lgs 148/2015 e per espressa disposizione normativa per il Fondo di integrazione salariale (art. 29, c. 3), le intemperie stagionali non sono eventi integrabili.

 

L’Inps, con il successivo messaggio n. 4824 del 29 novembre 2016, fornisce alcune precisazioni in merito alla nuova disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di Cassa integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili.

In particolare, viene precisato che la nuova disciplina consente alle aziende di presentare un’ unica domanda per tutti gli eventi meteo che si verificano nel corso del mese precedente al mese di presentazione della richiesta stessa, superando così la precedente disciplina che prevedeva anche per questi eventi oggettivamente non evitabili il termine di 15 giorni di presentazione della domanda dall’inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione.

Al riguardo fa presente che, in fase di prima applicazione, è possibile inviare un’unica domanda nelle ipotesi in cui in ciascuna settimana riferita nella domanda sia presente almeno una giornata in cui si è verificato uno degli eventi in esame. Diversamente sarà necessario inviare domande distinte qualora nel periodo di interesse siano presenti settimane prive di eventi oggettivamente non evitabili.

Ad esempio per eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 e il 12 ottobre 2016, è possibile inoltrare un’unica domanda. Invece nel caso di sospensione per gli eventi meteo accaduti nei giorni del 4 e 28 novembre 2016 sarà necessario presentare domande distinte, fino a diversa indicazione che sarà oggetto di apposito messaggio.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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