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Appalti e responsabilità solidale per debiti fiscali: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate


Ordine Informa

Con la Circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti sull’art. 28 del D.L.vo n. 175/2014 relativamente all’abrogazione della solidarietà passiva in materia di appalti.
L’art. 28 del citato decreto ha abrogato la responsabilità solidale passiva in materia di appalti.In base alla previgente normativa restava la responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione ai dipendenti impiegati nell’ambito del contratto di subappalto. Nel rapporto tra committente ed appaltatore, la norma prevedeva in luogo della responsabilità solidale l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, qualora il committente avesse pagato il corrispettivo del contratto di appalto senza avere ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro di pendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore.
Tale disposizione ha destato molte criticità. Nell’incertezza della prova taluni committenti appaltatori hanno sospeso i pagamenti a favore di appaltatori subappaltatori, aggravando così la situazione dell’imprese. Tale effetto appare, inoltre in contrasto con la Direttiva Europea n.7/2011, contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Per tutti questi motivi l’art. 28 del sopra menzionato decreto ha disposto l’abrogazione degli adempimenti amministrativi sopra richiamati.
Con tale articolo si è inteso superare la disciplina relativa alla responsabilità solidale nell’ambito degli appalti di opere e servizi relativamente alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. Già l’art. 50 del D.L. 2013/69 aveva escluso l’IVA dall’ambito oggettivo di applicazione della disciplina, sia con riferimento al rapporto che intercorre tra il committente e l’appaltatore, sia riguardo gli eventuali rapporti di subappalto.
In attuazione del principio di legalità, il favor rei, non trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria posata a carico del committente per le violazioni commesse prima del 13 dicembre 2014 e non ancora definite alla medesima data.
Il medesimo principio non trova applicazione in relazione alla responsabilità solidale prevista in capo all’appaltatore per violazioni commesse dal subappaltatore entro la data di entrata in vigore della disposizione in esame.
Questo perché il principio del favor rei trova applicazione con esclusivo riferimento alle fattispecie sanzionatorie. Per contro, la norma precettiva, tra cui è annoverata quella costitutiva della responsabilità d’imposta, è regolata dal principio generale della successione delle leggi nel tempo ed in particolare dal principio d’irretroattività.
In conclusione secondo l’Agenzia delle Entrate per il passato, l’effetto abrogativo sulle sanzioni vale soltanto per i committenti, mentre gli appaltatori ed subappaltatori continuano a risponderne anche per il passato.
(Fonte: Lavoro&Impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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