Skip to main content

Gestione delle crisi aziendali e politiche attive del lavoro: le proposte unitarie di Confindustria e Sindacati


Ordine Informa

Il 1 settembre è stato siglato un documento programmatico molto importante e innovativo. Le parti sociali – segnatamente, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil – hanno concordato una serie di misure da proporre al Governo e al Parlamento per la gestione dei processi di transizione industriale.
L’intesa non ha un contenuto immediatamente precettivo in quanto, come accennato, ha bisogno di essere tradotta in specifici atti normativi e amministrativi; l’accordo ha comunque un valore molto importante, considerata l’autorevolezza e il grado di rappresentatività dei soggetti che lo hanno sottoscritto.
Il documento spiega in maniera chiara le ragioni che hanno spinto le parti a formulare la proposta comune.
In un quadro macro economico ancora molto preoccupante (nel quale prevale l’incertezza e si registrano tassi di disoccupazione alti, specie tra i giovani, e bassi tassi di occupazione), molte imprese hanno ancora bisogno di intraprendere processi di ristrutturazione produttiva e occupazionale.
Questi processi sono resi più complicati dalle riforme degli ultimi anni. Il superamento progressivo dell’indennità di mobilità, l’innalzamento dell’età per andare in pensione, la riforma degli ammortizzatori approvata con il Jobs Act, sono interventi diversi ma accomunati da una caratteristica: hanno tutti ridotto sensibilmente lo spazio di interventi delle politiche passive, imponendo un nuovo e diverso approccio alla gestione delle crisi e delle ristrutturazioni aziendali.
Questo nuovo approccio, si legge nel documento, passa necessariamente per un maggiore utilizzo del sistema di politiche attive appena riformato dal Digs 150/2015, che dovrebbe essere coordinato dall’ANPAL, la nuova Agenzia per le politiche attive.
Le parti riconoscono che il percorso attuativo della riforma non sarà semplice, tanto da ipotizzare che il nuovo sistema dispiegherà pienamente i suoi effetti solo nell’ambito del prossimo triennio, e solo a condizione che vengano stanziate le necessarie risorse.
L’accordo del 1 settembre si pone un obiettivo ambizioso: accompagnare la transizione verso il nuovo sistema delle politiche attive, garantendo un pacchetto di misure che, nelle more del completamento di tale processo, consentano di gestire i processi di ristrutturazione.
Per arrivare a questo risultavo, viene ipotizzata l’adozione di strumenti innovativi (il c.d. piano operativo di ricollocazione) per affrontare situazioni di crisi con meri risvolti occupazionali nelle imprese interessate dall’intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria, e sono proposti alcuni correttivi alla disciplina degli ammortizzatori sociali, per i casi di riconversione e riqualificazione produttiva nelle aree di crisi industriale.

Piani Operativi di Ricollocazione
Le parti sociali propongono l’introduzione dei “Piani Operativi di Ricollocazione”, uno strumento che dovrebbe servire ad anticipare e migliorare – soprattutto attraverso la condivisione sindacale di percorsi di formazione e di ricollocazione – la gestione delle ricadute occupazionali connesse a processi di crisi o ristrutturazione aziendali.
Le politiche passive, sino ad oggi protagoniste nella gestione delle crisi e delle ristrutturazioni con risvolti occupazionali, hanno sempre consentito e, in alcuni casi, incentivato lo spostamento in avanti nel tempo dell’analisi delle ricadute occupazionali delle ristrutturazioni medesime.
Oggi che questi strumenti non sono più fruibili con la stessa ampiezza del passato, si rende necessario modificare il metodo con cui si affrontano i processi di crisi; in particolare, osserva il documento, è necessario anticipare il più possibile il confronto sindacale su questi temi, così come bisogna allargare alle politiche attive l’ambito di ricerca delle soluzioni da condividere per attenuare i risvolti occupazionali delle crisi e delle ristrutturazioni, evitando di puntare solo su prepensionamenti e incentivi all’esodo.
L’esigenza di procedere in questa direzione è accresciuta dal fatto che a fine 2016 verrà meno l’indennità di mobilità, senza che vi sia certezza sul fatto che la NASPI abbia sempre la medesima efficacia; per bilanciare questa riduzione, insiste il documento, bisognerà rafforzare il sistema delle politiche attive del lavoro, anche mediante l’allargamento del campo di attività delle forme bilaterali esistenti (come i fondi interprofessionali).
L’accordo individua anche le modalità concrete con cui dovrebbero funzionare i Piani Operativi di Ricollocazione.
Lo strumento dovrebbe essere applicato alle imprese cui si applica la disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria, e dovrebbe tradursi in un percorso sindacale condiviso, caratterizzato dai seguenti passaggi:
– attuazione, già nel corso della cassa integrazione straordinaria, di distinti e specifici percorsi di formazione (per riqualificare e ricollocare i lavoratori o accrescere le loro competenze);
– anticipazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con i lavoratori interessati dal piano di gestione degli esuberi, per svolgere prima possibile i percorsi di formazione e riqualificazioni utili alla ricollocazione;
– garantire ai lavoratori coinvolti tutti i benefici fiscali e contributivi previsti per gli incentivi all’esodo e, anche in presenza di una risoluzione consensuale, le coperture assicurative previste dalla Naspi.
In questo modo, secondo le parti sociali, si potrebbe ridurre il più possibile il numero di licenziamenti al termine della procedura di esubero e, nel contempo, sarebbe rafforzata la domanda sociale di un sistema di outplacement efficace e diffuso.

Disciplina e contenuto dei Piani Operativi di Ricollocazione
Il documento programmatico delle parti sociali delinea anche il percorso di attivazione dei Piani Operativi.
Lo strumento dovrebbe essere disciplinati nell’accordo sindacale con cui si concorda il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria. Nell’ambito del piano di gestione degli esuberi annesso a tale accordi, le parti potranno concordare un “piano operativo di ricollocazione”, nel quale saranno previsti gli interventi formativi da erogare. Per anticipare gli interventi formativi, necessari ai fini della ricollocazione, già in pendenza della CIGS, le parti potranno prevedere, senza maggiori oneri per l’impresa, di superare li vincolo attualmente previsto relativamente alla misura massima della fruizione degli ammortizzatori (80% delle ore lavorabili – art. 22, comma 4 del D.Lgs 148/2015), consentendo, quindi, anche l’utilizzo della cassa integrazione a zero ore durante lo svolgimento del programma.
Con l’accordo sindacale iniziale, oppure con intesa separata, le parti potranno anche i contenuti di un’offerta conciliativa, che dovrebbe avere un importo determinato in ragione di una mensilità di retribuzione per ogni anno di anzianità nel rapporto di lavoro con un minima di 2 mensilità ed un massimo di 18 (è chiaro l’utilizzo della normativa sulle “tutele crescenti” e della conciliazione volontaria connessa come parametro di riferimento per l’intesa).
Per i lavoratori con anzianità di servizio superiore ai 20 anni l’importo massimo sarà maggiorato di 2 mensilità. Tale importo sarà corrisposto con assegno circolare, dalla cui accettazione discende l’estinzione del rapporto, alla data prevista dall’accordo Individuale di risoluzione consensuale e la rinuncia a un eventuale contenzioso che attiene alla risoluzione del rapporto.
Il documento programmatico evidenza che per concretizzare questo percorso servirà l’approvazione di una normativa ad hoc, che sostenga tutto il meccanismo e, tra le altre misure, garantisca specifici vantaggi fiscali e previdenziali (l’esclusione di tali somme dal reddito imponibile e dall’assoggettamento a contribuzione previdenziale) per tale offerta conciliativa.
Nell’accordo dovrebbe, infine, essere riconosciuto un importo finalizzato a sostenere i costi di un’attività di formazione e di outpla¬cement da attuarsi già durante il periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria.
Il documento delle parti sociali delinea anche le opzioni che potrà scegliere il lavoratore (limitarsi ad accettare solo gli importi dell’offerta conciliativa relativi all’esodo, o l’offerta nella sua integralità), con conseguenze differenziate in ragione della scelta effettuata.

Proposte per accrescere di fruibilità degli ammortizzatori sociali
L’accordo programmatico formula anche proposte volte ad ampliare la possibilità di utilizzare gli ammortizzatori sociali, nell’ambito dei processi di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriali complesse e non complesse (fattispecie disciplinate dal Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83), e nei casi in cui sono presenti procedure concorsuali.
A breve potrebbe completarsi ‘l’iter procedurale che consentirà l’avvio di nuove azioni in alcune “aree di crisi industriale complesse” e, presto, saranno individuate, con apposito decreto ministeriale, “le aree di crisi industriale non complesse”.
Il documento programmatico evidenzia che la disciplina vigente degli ammortizzatori sociali non è del tutto adeguata rispetto all’eccezionalità delle misure previste per le aree di crisi industriale complessa e non complessa.
Le procedure amministrative necessarie per avviare il piano industriale nelle aree di crisi sono molto lunghe, e possono quando ormai la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali – non è più utilizzabile.
Per evitare questa incongruenza, le parti sociali invocano alcuni correttivi alla disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria (contenuta nel d.lgs. n. 148/2015).
Tra le varie misure, viene proposta l’introduzione, per le imprese interessate da un programma di riorganizzazione aziendale, della possibilità di derogare di 24 mesi di limite massimo di utilizzo per il quinquennio mobile, qualora si sia in presenza di una nuova richiesta di intervento di riorganizzazione aziendale funzionale e coerente con l’attuazione dell’intervento finanziato nell’area di crisi (analoghe richieste riguardano fattispecie simili).
Inoltre, si propone, limitatamente al triennio 2017-2020, di prolungare di ulteriori 24 mesi la NASPI, arrivando a 36 mesi per il Sud qualora sia collegata a percorsi di licenziamento collettivo connessi alla soluzione delle crisi aziendali in oggetto (e laddove non si sia proceduto al superamento dei limiti massimi fissati dal decreto 148/2015 in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria).
Al fine di consentire gli interventi formativi già in pendenza della CIGS, inoltre, viene chiesto il riconoscimento della possibilità che nelle situazioni di crisi industriate complessa o non complessa non trovi applicazione – previo accordo sindacale – ii tetto di durata massima della fruizione degli ammortizzatori (1/3 per la cassa ordinaria e l’80% per la CIGS), consentendo, quindi, anche l’utilizzo della cassa integrazione a zero ore.
Per le imprese interessate da un contratto di solidarietà di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 148/2015, viene chiesto il riconoscimento della possibilità, relativamente a ciascuna unite produttiva interessata, di estendere il beneficio di ulteriori 12 mesi in aggiunta ai limiti esistenti.
Infine, per le imprese ammesse al concordato con continuità aziendale, le parti chiedono di poter accedere a 12 mesi di trattamento di CIGS per crisi, qualora sussistano, oltre alle condizioni previste della legge fallimentare, prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività o di salvaguardia, anche parziale dei livelli occupazionali, da valutare in ba¬se a parametri oggettivi da definirsi con decreto del Ministero dello Sviluppo Economi¬co in relazione ai provvedimenti destinati alle singole aree.
(Fonte: Lavoro&Impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X