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Determinazione plusvalenze e minusvalenze del professionista


Ordine Informa

Come si determinano e come incidono sul reddito del professionista le plusvalenze e le minusvalenze in Unico 2016?
Il quadro RE dell’Unico 2016 va compilato per dichiarare i redditi conseguiti nel 2015 dai lavoratori autonomi che determinano il reddito con il regime analitico. Quando un professionista o un artista effettua una cessione di un bene strumentale rileva una plusvalenza o una minusvalenza che concorrono alla formazione del reddito imponibile e pertanto vanno dichiarate. L’art. 54 del TUIR ai commi 1, 1-bis e 1-ter delinea il comportamento da attuare nel caso in cui si realizzino una plusvalenza o una minusvalenza per i professionisti, e come queste influenzano il reddito. 

Relativamente alle minusvalenze si evidenzia che concorrono a diminuire il reddito imponibile, le minusvalenze dei beni strumentali (esclusi gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione) se:

– sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

– sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.

Alla formazione del reddito del professionista concorrono le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni mobili e immobili strumentali: il requisito della strumentalità cioè dell’utilizzo del bene nell’attività d’impresa è condizione fondamentale per poter imputare correttamente questi valori. I beni per dar luogo a minusvalenze devono avere queste caratteristiche:

– Beni mobili acquistati dopo il 04 luglio 2006

– Beni immobili acquistati tra il 2007 ed il 2009.

Dal 2010 le cessioni dei beni immobili sono irrilevanti perché le quote di ammortamento del costo di acquisto del bene sono indeducibili.

Per quanto riguarda le plusvalenze il comma 1-bis dell’articolo predetto precisa che concorrono a formare il reddito le plusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se:

– sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

– sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

– i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione.

Specularmente, per dar luogo a plusvalenze la cessione deve riguardare o beni mobili acquistati dopo il 4/7/2006 o beni immobili acquistati tra il 2007 e il 2009.

Infine, l’articolo 54, al comma 1-ter, aggiunge che “si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l’indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.”

Quindi ai fini del calcolo della plus/minusvalenza è necessario confrontare il corrispettivo percepito con il costo fiscale non ammortizzato

confrontare il valore normale del bene con il costo fiscale non ammortizzato nel caso in cui non ci sia il corrispettivo. Per definire il valore normale si può ricorrere all’art. 14 del testo unico dell’I.V.A (d.p.r 633/72) che specifica: “Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi”.

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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