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Ispezioni sul lavoro, la razionalizzazione del Jobs Act


Ordine Informa

L’evoluzione legislativa che ha caratterizzato la disciplina degli accertamenti ispettivi in campo lavoristico ha spesso avuto l’obiettivo (ambizioso) di creare meccanismi di coordinamento tra le forze in campo e di rendere il più possibile uniforme l’azione di controllo.

La filosofia che emerge dal Dlgs 149/2015 va oltre questi principi: il decreto delegato del Jobs act ispira, infatti, le proprie linee guida alla creazione di un unico organismo, l’Ispettorato nazionale del lavoro, quale “centrale” gestionale della vigilanza in materia di lavoro, con compiti a 360°: esercitare i controlli in tema di contribuzione e legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di salute e tutela nei luoghi di lavoro, nonché in relazione ai profili assicurativi contro gli infortuni; emanare circolari interpretative; svolgere attività di promozione della legalità, e così via.

Volgendo, invece, uno sguardo al passato, gli interventi normativi in materia non hanno mai previsto un’impostazione finalizzata a concentrare su un solo soggetto la regia ispettiva bensì hanno cercato (spesso invano) di trovare una sinergia tra i soggetti esistenti o di semplificare le procedure.

Volendo tracciare un breve bilancio, nel 2010 è stato il collegato lavoro (legge 183) che – modificando il Dlgs 124/2004 – aveva avuto il merito di tradurre in legge i principi già contenuti in diversi orientamenti circolatori: in primis la “direttiva Sacconi” del 18 settembre 2008 e poi tutti quei provvedimenti tesi a delineare la deontologia del controllo ispettivo. Il risultato era stato quello di una maggior semplificazione dell’azione di accertamento, anche per quanto concerneva la procedimentalizzazione in senso stretto.

Successivamente, era intervenuto il Dl 70/2011 a prevedere il controllo “unificato” degli organi di vigilanza in ambito fiscale e contributivo e il divieto di duplicazione delle ispezioni, che avrebbero dovuto avere una cadenza al massimo semestrale: l’attuazione della semplificazione necessitava dell’emanazione di un dm attuativo Economia-Lavoro che, però, non ha mai visto la luce.

Infine, il Dl 5/2012 aveva previsto altre linee guida: razionalizzazione dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi, eliminazione delle attività di accertamento “superflue”, coordinamento al fine di evitare duplicazioni, informatizzazione delle procedure, soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso di certificazione Uni En Iso-9001 o altra appropriata certificazione. Anche queste mai attuate.

L’Ispettorato nazionale supera queste logiche perché ha il pregio di effettuare la gestione diretta e coordinata degli ispettori civili (del ministero del Lavoro, di Inps e Inail) dando così vita ad un’attività ispettiva omogenea.

Peraltro, un altro aspetto interessante – con l’auspicio che trovi piena realizzazione – è che ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro debba raccordarsi con le sedi centrali e territoriali dell’Ispettorato nazionale.

Non resta che attendere il completamento dei tasselli necessari a rendere operativa la struttura, tra cui l’emanazione del Dm attuativo e degli atti ricognitivi; il trasferimento delle risorse finanziare e strumentali, nonché del personale degli enti coinvolti; le nomine del Cda dell’Ispettorato..

(Autore: Alessandro Rota Porta)

(Fonte: Lavoro&Impresa) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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