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Bonus lavoro e appalti: quando la successione non fa perdere l’incentivo


Ordine Informa

Doppio binario per la fruizione dell’esonero contributivo in caso di subentro negli appalti, a seconda che si tratti di quello introdotto dall’articolo 1, comma 118, della legge 190/2014 o del nuovo bonus previsto per il 2016 dalla legge 208/2015.
Infatti, il “vecchio” incentivo non spettava se i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato passavano dal cedente al subentrante nei casi di cambi di appalto di servizi, nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva applicata a questi rapporti preveda – per i casi di cessazione dell’appalto cui sono adibiti i dipendenti – una procedura ad hoc per consentire l’assunzione degli stessi alle dipendenze dell’impresa subentrante, con la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto.

Diversamente, il comma 181, dell’articolo unico, della legge 208/2015 specifica che nella nuova versione del bonus il passaggio dello stesso al subentrante (per la durata residua) avviene anche se l’assunzione deriva da un obbligo di legge o del Ccnl.

Tornando alle specifiche circa l’esonero 2015 – che dovrebbero restare valide anche con l’impostazione della legge di stabilità 2016 – tra i diversi chiarimenti che hanno accompagnato la gestione dell’agevolazione della legge 190 è interessante soffermarsi sulla sorte della stessa in caso di operazioni societarie e in tutte le ipotesi nelle quali cambia la titolarità del rapporto di lavoro incentivato. Su questo punto, sia l’Inps, sia il ministero del Lavoro sono intervenuti a precisare come il bonus non vada perso.

La conferma diventa importante, anche considerando che l’esonero contributivo ha valenza triennale a partire dalla data dell’assunzione o della trasformazione agevolata di contratti a termine in contratti di lavoro a tempo indeterminato avvenute nel 2015: quindi, la “portabilità” del beneficio si avrà fino alla scadenza dello stesso. La stessa valutazione resta per il “mini-esonero” riservato alle assunzioni agevolate effettuate nel corso del 2016, previsto dalla legge 208/2015. Le regole di fruizione del bonus, infatti, al netto dell’importo e della durata, sono pressoché invariate.

Proprio l’Inps (circolare 178/2015) ha precisato che, nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato – con passaggio del dipendente al cessionario – il godimento dell’agevolazione già riconosciuta al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto.

Discorso analogo potrà avvenire, ad esempio, in caso di affitto di ramo d’azienda o dell’azienda intera; di fusione per incorporazione e così via: in queste ipotesi, il datore di lavoro subentrante dovrà esporre sulle denunce contributive Uniemens le specifiche codifiche che danno evidenza dell’utilizzo del bonus.

Alle stesse argomentazioni è arrivato il ministero del Lavoro con l’interpello 25/2015, precisando che in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro che hanno portato in dote al datore l’agevolazione (in conseguenza di eventuali procedure di operazioni societarie straordinarie) non vengono inficiati i requisiti che hanno fatto scattare la fruizione del bonus.

Ovviamente, il cessionario incorporante conserverà il diritto di continuare a beneficiare dell’esonero contributivo già riconosciuto alla società cedente, limitatamente alla parte residua alla data dell’operazione sino alla scadenza del termine legale dei 36 (o 24) mesi agevolati.

(Fonte: Lavoro&Impresa) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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