Skip to main content

Via libera agli stagionali agricoli


Ordine Informa

L’INPS, nella circolare n. 102 del 12/12/2023, in attuazione alla previsione della legge n. 197 del 29/12/2022 (Legge di Bilancio 2023), dà il via libera al lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri). E’ utilizzabile per le sole attività stagionali, ed è un normale contratto di lavoro a tempo determinato, che può essere stipulato per la durata di un anno durante il quale, però, si possono svolgere al massimo 45 giorni di lavoro

Il nuovo contratto è fruibile dai datori di lavoro del settore agricolo per assumere disoccupati; percettori di Naspi, Dis-Coll, Rdc, Assegno inclusione (dal 2024), ammortizzatori; pensionati; giovani con meno di 25 anni; detenuti e internati.  

LOAgri nasce in sostituzione  degli ex voucher, oggi prestazioni occasionali, che non si possono piu’ utilizzare per le imprese operanti nel settore agricoltura. 

L’Inps precisa che  le caratteristiche del nuovo istituto sono: la subordinazione, la temporaneità del rapporto, l’occasionalità delle prestazioni e la limitazione del suo utilizzo sia sotto il profilo soggettivo (dal lato del datore di lavoro e anche dal lavoro del prestatore) che oggettivo (cioè attività agricola stagionale). La nuova disciplina è operativa solo nel biennio 2023-2024.

Il nuovo contratto LOAgri può avere una durata di 12 mesi, con un massimo 45 giornate di lavoro. In caso di superamento del limite, il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Inoltre, è prevista una sanzione a carico del datore di lavoro da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulti una violazione consistente o nell’utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono prestare LOAgri o dell’obbligo di comunicazione d’instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l’impiego. 

Per assumere un lavoratore con il nuovo LOAgri, prima dell’inizio delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto ai seguenti due adempimenti:verificare la sussistenza dei requisiti legittimanti l’assunzione mediante l’acquisizione di un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva;inoltrare al competente centro per l’impiego, la comunicazione obbligatoria (c.d. CO). Nella CO i 45 giorni sono calcolati prendendo in considerazione soltanto le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro che può avere, come detto, durata massima di 12 mesi.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X