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L’assenza ingiustificata &dimissioni lavoratore


Ordine Informa

Con la disposizione, prevista dal disegno di legge presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 6 novembre 2023 (Ac 1532-bis, all’esame della commissione Lavoro) , in tema di cessazione del rapporto per assenze senza giustificazione , viene precisato che in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale applicato o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. Il testo attualmente al vaglio della Camera, presenta alcune lacune, non spiega ad esempio come debba essere interpretata la locuzione «oltre il termine previsto dal contratto collettivo», ossia se si intenda il numero di assenze che, per le stesse previsioni dei CCNL, comportano il licenziamento con preavviso, oppure a quelle che legittimano il recesso “in tronco”, ossia per giusta causa, provvedimento disciplinare che, per la sua gravità, non dà luogo alla corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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