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Via agli incentivi per giovani e neet


Ordine Informa

L’INPS,  nella circolare n. 68/2023, precisa che le assunzioni dei giovani Neet sono incentivate solo se realizzano incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti. A tal fine, il numero di dipendenti si calcola in “unità di lavoro annuo”..

L’Istituto quindi , illustrando il nuovo incentivo introdotto dal dl 48/2023 in relazione alle assunzioni di giovani d’età sotto 30 anni tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2023,  specifica che le domande dell’incentivo, che vale uno sconto dei contributi pari al 60% del costo salariale dei nuovi assunti a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato (solo quello c.d. di mestiere), si presentano dal 31 luglio tramite  domanda da inviare online all’INPS con il modulo Neet 23. L’INPS autorizza la fruizione in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Tuttavia, le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo (quindi fino al 14 agosto) saranno oggetto di unica elaborazione, cumulativa posticipata, che sarà effettuata nel mese di settembre.

  L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano la natura di imprenditore (dunque anche i professionisti), compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

 L’incentivo si rivolge ai giovani ,  difatti  premia le assunzioni di soggetti che non hanno ancora compiuto 30 anni e risultino iscritti al “programma operativo nazionale iniziative occupazione giovani” (c.d. Garanzia giovani). A tale programma posso iscriversi i giovani d’età compresa tra 16 e 29 anni cosiddetti Neet, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione.  La norma sull’incentivo (dl 48/2023) rinvia, per la completa disciplina, anche al regolamento Ue 651/2014. In forza di tale rinvio, spiega l’Inps, per i giovani d’età tra i 25 e i 29 anni, è necessario soddisfare anche una delle seguenti condizioni:

a) il giovane è privo d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) il giovane non è in possesso di un diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; c) il giovane ha completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non ancora ha ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) il giovane è assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media in tutti i settori dello stato o è assunto in settori in cui è riscontrato il differenziale di almeno il 25%, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato.

Per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, l’INPS ricorda che l’incentivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. l’assunzione violi il diritto di precedenza.presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;l’assunzione si riferisce a un soggetto che sia stato licenziato nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, si ricorda che la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle seguenti condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006:

regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’INPS nella stessa circolare affronta anche il tema della sua cumulabilità con altri aiuti, difatti  in caso di cumulo con altre agevolazioni, il 60% si riduce al 20 per cento.

La natura dell’aiuto non è quella di un esonero contributivo ma di un incentivo economico che, per espressa previsione legislativa, si calcola sulla retribuzione imponibile previdenziale del mese del lavoratore. Per la sua natura, dunque, lo stesso non è agganciato alle aliquote contributive che il datore di lavoro deve versare all’INPS (tipicità dell’esonero). Ne deriva che il contributo, una volta calcolato, si configura come un credito a favore del datore lavoro, utilizzabile ponendolo a conguaglio sull’intera posizione debitoria che emerge a valle dell’elaborazione del Lul.

Secondo l’INPS, la riduzione dal 60 al 20% scatta anche laddove la persona assunta fruisca del taglio del cuneo fiscale e contributivo previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, come modificato dall’articolo 39 del decreto Lavoro. Ricordiamo che, fino al 31 dicembre 2023, potranno accedere al taglio del cuneo, secondo le differenti percentuali modulate dalla norma, i lavoratori dipendenti che percepiscono retribuzioni che mensilmente si collocano entro la soglia di 1.923 ovvero 2.692 euro.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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