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Ultime novità del modello CU 2024


Ordine Informa

L’Agenzia delle Entrate, con due interventi, precisamente del 7 e del 22 febbraio,  ha ulteriormente   aggiornato le istruzioni ministeriali sulle modalità di compilazione del nuovo modello per i redditi di  lavoro sportivo,  con riferimento alla loro esposizione, a seguito della riforma del Dlgs 36/2021,  a partire dal 1° luglio 2023. In primo luogo è stato esplicitato che la quota di reddito di lavoro sportivo eccedente la franchigia di 15mila euro, già esposta nella sezione dedicata al lavoro sportivo, in quanto fiscalmente imponibile, deve essere inclusa nei redditi di cui ai punti 1 o 2 della certificazione.

Con riferimento al numero dei giorni di detrazione (punto 6 del modello) l’Agenzia chiarisce che devono essere ricompresi anche quelli afferenti a reddito di lavoro sportivo non assoggettato a tassazione in ragione dell’applicazione della franchigia di esenzione. Il caso, dal punto di vista operativo, è quello in cui la sezione dati fiscali sia vuota per assenza di reddito imponibile (punti 1 e 2 della Cu non compilati), mentre il reddito sportivo è riportato esclusivamente nella sezione dedicata (punti da 781-782, 784-785).

Le istruzioni integrative precisano altresì, che nel caso di conguaglio di più redditi derivanti da rapporto di lavoro sportivo, il sostituto conguagliante debba riportare nei campi dedicati al lavoro sportivo (781, 782, 784 e 785) anche i redditi (al lordo della franchigia) corrisposti dai precedenti committenti/datori di lavoro.

Rimane il dubbio se il dato reddituale da esporre in questa sezione debba intendersi al lordo o al netto dei contributi previdenziali trattenuti al lavoratore ed esposti nella nuova sezione previdenziale dell’INPS Gestione separata parasubordinati sportivi ed assimilati. Considerato il riferimento dell’articolo 36, comma 6, del D.Lgs 36/2021 al «compenso» di lavoro sportivo (e non al reddito), e la logica della nuova sezione della Cu che dovrebbe essere quella di verificare la corretta applicazione della complessiva e unitaria franchigia di esenzione, il reddito da esporre (punti 781, 782, 784 e 785) dovrebbe essere inteso al lordo della contribuzione c/collaboratore, oltre che al lordo della franchigia annua.

Questa interpretazione è suffragata altresì dalla previsione del comma 6bis del medesimo articolo 36, che obbliga il lavoratore a comunicare all’associazione/ente gli eventuali altri compensi di lavoro sportivo percepiti (e non i relativi imponibili), sempre al fine della corretta applicazione dell’unica franchigia dei 15mila euro annui.

Un ulteriore chiarimento contenuto nell’aggiornamento delle istruzioni, si riferisce alle cosiddette mance detassate dei lavoratori del settore turismo e ristorazione, rispetto alle quali viene richiesto di esporre sempre il reddito da attività turistiche corrisposto nell’anno(punto 651), anche in assenza di mance assoggettate all’imposta sostitutiva del 5 per cento.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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