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Ulteriori chiarimenti da parte dell’INPS per agevolazioni contributive


Ordine Informa

Con il messaggio n. 2598 del 10 luglio 2023, l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle circolari n. 57 del 22 giugno 2023 e n. 58 del 23 giugno 2023, relative alle assunzioni di giovani under 36 e donne svantaggiate.

                 UNDER 36

In merito alle modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione del flusso Uniemens, l’Istituto ha precisato che, relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021. Per quanto attiene, invece, al recupero dell’esonero per le mensilità pregresse, è stato precisato che la valorizzazione dell’elemento decorrente dal mese di assunzione o trasformazione (che deve essere stata effettuata nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

AGEVOLAZIONE DONNE SVANTAGGIATE
In merito alla modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione del flusso Uniemens, è stato precisato che, relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021. Per quanto attiene al recupero del pregresso, anche in questo caso, è stato precisato che la valorizzazione dell’elemento con riferimento ai mesi pregressi dal mese di assunzione/trasformazione (che deve decorrere nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Infine, per entrambe le circolari, con riferimento ai paragrafi 7, “compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato”, è stato previsto che, con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, le agevolazioni verranno registrate nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l’onere di non superare il massimale sarà a carico dell’agenzia di somministrazione. Al riguardo, a parziale rettifica di quanto affermato, con questo ulteriore messaggio l’Istituto ha precisato che le agenzie di somministrazione devono indicare la matricola o il codice fiscale dell’utilizzatore e l’onere di non superare il massimale previsto dal Temporary Crisis and Transition Framework sarà a carico dell’utilizzatore e non dell’agenzia di somministrazione.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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