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Sintesi agevolazione- Under 36


Ordine Informa
Sintesi agevolazione  Under 36  
Con la circolare n. 57/2033  arriva il via libera  dall’ INPS alle  l’agevolazioni contributive per  assunzioni giovani under 36 ,  dopo l’ok della commissione UE .  L’incentivo è destinato alle assunzioni effettuate a tempo indeterminato e alle trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, di soggetto che, alla data dell’assunzione o trasformazione del proprio rapporto di lavoro, non ha ancora compiuto 36 anni d’età e non è stato mai occupato prima a tempo indeterminato, né con lo stesso né con altro datore di lavoro.  Qualora un giovane, assunto nel corso del periodo agevolato e per il quale il datore di lavoro ha anche iniziato a fruire del bonus, dovesse cessare anticipatamente il rapporto ed essere successivamente riassunto da parte dello stesso o di altro datore di lavoro, il bonus non è perso: spetterà anche se il successivo rapporto venga instaurato in data successiva al 31 dicembre 2023. Il bonus è applicabile anche alle assunzioni a tempo indeterminato instaurate in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (legge n. 142/2001).  Sono esclusi dal bonus, le assunzioni con apprendistato e quelle di lavoro domestico (già sono previste aliquote di contribuzione in misura ridotta); l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulato a tempo indeterminato; le assunzioni di personale con qualifica dirigenziale.  L’incentivo, che consiste dello sgravio totale (100%) del versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, nel concreto si sostanzia di due misure, in relazione a due periodi agevolati: fino a 6.000 euro annui per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2022; fino a 8.000 euro annui per quelle effettuate nell’anno 2023. In ogni caso, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, che significa che non ci sono conseguenze negative a danno delle pensioni dei lavoratori. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.  L’incentivo spetta per un periodo massimo di 36 mesi dall’evento incentivato (assunzione o trasformazione del rapporto a termine). La durata è elevata a 48 mesi ai datori di lavoro che fanno assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.  Nei casi in cui il bonus assunzioni venga applicato a una trasformazione di rapporto a termine entro sei mesi dalla scadenza, oltre al bonus, il datore di lavoro beneficia anche dell’incentivo c.d. della “restituzione del contributo addizionale dell’1,40% pagata sul contratto a termine”, in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 30, della legge 92/2012 che disciplina i casi di restituzione, nel limite massimo di 6 mesi, del contributo addizionale base (1,4%).  L’INPS ha fissato la fruizione con queste tempistiche: – per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, il recupero del bonus può esserci esclusivamente sugli UniEmens (denunce contributive) di competenza dei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023; – per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023, il recupero degli arretrati, cioè relativo ai mesi pregressi  può avvenire esclusivamente con gli UniEmens di competenza dei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023. Anche se l’incentivo prevede esonero dal versamento del 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro, cio’ non vuol dire che il datore non è tenuto a pagare alcun contributo, perché non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:   il contributo, ove dovuto, al «Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ex art. 2120 c.c.», di cui all’art. 1, c. 755, legge 296/2006; il contributo, se dovuto, ai fondi di solidarietà bilaterali; al fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento; al fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige; al fondo di solidarietà per il settore trasporto aereo e sistema aeroportuale; il contributo pari allo 0,3% della retribuzione imponibile, destinato, ovvero destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua; premi e i contributi dovuti all’Inail; il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;  il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.     

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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