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Ulteriore periodo di CIGS in deroga


Ordine Informa

L’INPS, con il messaggio del 4 luglio 2023 n. 2512, relativamente alla cassa integrazione , chiarisce che le aziende che hanno dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non sono riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, potranno chiedere, in deroga alla disciplina di carattere generale, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria (CIGS), collocato nel biennio 2022-2023, in continuità con il precedente periodo autorizzato. Il nuovo periodo di intervento si colloca in continuità con il precedente e può coprire l’arco temporale che va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, per un massimo, quindi, di 15 mesi complessivi. 
Al nuovo periodo di trattamenti non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda previste, rispettivamente, dagli articoli 24 e 25 del citato D.Lgs. n. 148/2015. L’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avverrà da parte dell’Inps esclusivamente con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori. Il datore di lavoro è dunque tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’Istituto previdenziale tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Infatti, trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimarranno a carico del datore di lavoro inadempiente.
Per quanto concerne le istruzioni procedurali si segnala che nel “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento “333”, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento “147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23”.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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