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Contatore azzerato nei contratti a termine


Ordine Informa

L’art. 24 della Legge n. 85/2023, in vigore dal 4 luglio,  stabilisce che per i contratti a termine,  nel conteggio della durata del rapporto fino 12 mesi, entro cui si può assumere senza una causale, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del  decreto. I datori di lavoro, in altre parole, possono considerare solo i rapporti a termine instaurati dal 5 maggio, senza includere quelli eventualmente stipulati prima di tale data anche se ancora in corso.  Ciò significa che se un lavoratore è già stato occupato a termine senza causale per 12 mesi entro il 30 aprile, ora può essere riassunto, sempre senza causale, con uno o più rapporti a termine fino a una (nuova) durata massima di 12 mesi, incluse proroghe e rinnovi.

Attenzione; la deroga non vale ai fini del conteggio della durata di 24 mesi, per la quale, invece, si tiene conto di tutti i rapporti a termine, anche di quelli antecedenti alla riforma.

Sul piano pratico, l’azzeramento del “contatore” riapre la possibilità di assumere liberamente a termine, cioè senza causale, i lavoratori che hanno già avuto esperienze di rapporti a termine fino a 12 mesi e che, senza il Decreto Lavoro (senza l’azzeramento del contatore) si sarebbero potuti assumere solo con una causale. Un esempio: lavoratore che al 30 aprile 2023 sia stato occupato per 12 mesi in un’azienda, con due rapporti a termine (prima assunzione e proroga), adesso può essere riassunto, senza causale, per un rapporto a termine fino a 12 mesi, incluse proroghe e rinnovi. In tal caso, infatti, il primo contratto a termine, essendo stato sottoscritto prima del 5 maggio, rientra nell’azzeramento del contatore.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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