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TUR- novità sui prestiti ai dipendenti


Ordine Informa


Con la conversione del D.L.145/2023 ( Decreto Anticipi) , vi sono delle novita’ in merito ai prestiti concessi al dipendente dal datore di lavoro. E’  stato difatti modificato l’attuale articolo 51, comma 4, lettera b) del Tuir, secondo cui, attualmente, ai fini della determinazione in danaro della concessione del prestito si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi, calcolato al tasso ufficiale di sconto (ora tasso ufficiale di riferimento o Tur) vigente al termine di ciascun anno, e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Tuttavia questo calcolo , a causa del rialzo dei tassi fissati dalla Bce,  ha inciso  negativamente sulla determinazione del valore imponibile del predetto benefit. Pertanto con  l’intervento predetto viene disposto  che già dal 2023 dovrà assumersi il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data di scadenza di ciascuna rata o, nel caso di prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Resta, quindi, ferma la modalità generale di calcolo del fringe benefit, pari al 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al Tur e l’importo degli interessi calcolato con il tasso effettivo.

Si attendono da parte dell’agenzia delle Entrate le istruzioni per regolare i conguagli, visto il cambio del momento in cui si determina il TUR.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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