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Tampone antigenico: rimborso spese sostenute al dipendente


Ordine Informa

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 160/2022, afferma che quando le spese sanitarie – nel caso di specie il costo del tampone antigenico – sono sostenute dal dipendente, chiamato allo svolgimento di un’attività per conto del proprio datore di lavoro, il relativo rimborso non costituisce base imponibile, ai fini IRPEF, in quanto costo sostenuto nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

In questi casi però sarà necessario che il datore acquisisca la documentazione attestante il sostenimento della spesa da parte del dipendente che, di conseguenza, non potrà fruire della detrazione di cui all’articolo 15 del TUIR.  Quindi, il soggetto che riceverà il rimborso per la spesa sostenuta per l’effettuazione del tampone e che presenta una dichiarazione dei redditi precompilata dovrà modificare il campo relativo alle spese mediche riducendolo del relativo importo.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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