Skip to main content

Sport: sì al contratto per co.co.co. per prestazioni entro le 18 ore


Ordine Informa

Diverse le novità contenute nello schema di correttivo che mirano a un restyling della disciplina contenuta nel D.Lgs 36/2021. A decorrere dal 1° gennaio 2023 innanzitutto viene ampliata la nozione di lavoratore sportivo. L’elencazione dell’articolo 25 del D.Lgs n. 36, include ora anche i tesserati che svolgono mansioni “sportive” riconosciute dai regolamenti degli enti affilianti, ad eccezione di quelle di carattere amministrativo-gestionale. Un’importante novità è costituita dalla presunzione introdotta dal correttivo che consente di applicare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) se la prestazione non superi le 18 ore settimanali – esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive – e la stessa sia coerente con i regolamenti tecnico-sportivi degli organismi affilianti (Federazioni, Discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva). Per i contratti di co.co.co. e quelli di lavoro autonomo scatta una soglia di esenzione contributiva per i compensi annui fino a 5mila euro e un’aliquota contributiva, per la parte eccedente, pari al 24 o 25%. Ai fini fiscali la soglia di esenzione viene invece elevata per i compensi annui, passando da 10mila a 15mila euro, per ogni tipo di rapporto di lavoro sportivo dilettantistico (anche subordinato). Oltre a ciò, si introduce un abbattimento del 50 % delle aliquote previdenziali fino al 2027.

Resta però sospesa e irrisolta una questione di interesse fondamentale per gli enti sportivi che operano nel settore dilettantistico, vale a dire la necessità di avere qualificazione univoca del rapporto di lavoro.

La presunzione, infatti, opera solo nel caso in cui si possa dimostrare che la durata del rapporto non superi le 18 ore settimanali. Al superamento della citata soglia, il rapporto verrebbe ricondotto nella fattispecie del lavoro subordinato con conseguenze sanzionatorie e penali rilevanti.

Di fatto il parametro delle 18 ore prescinde dall’entità del compenso erogato ponendo sullo stesso piano realtà associative differenti e favorendo, quelle più strutturate.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X