Skip to main content

Somministrazione a termine & temporaneità della prestazione


Ordine Informa

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 23445/2023, in riferimento ai contratti a termine, precisa che i rinnovi ripetuti nel tempo del contratto a termine a scopo di somministrazione sono illegittimi se l’utilizzatore non dimostra che sono collegati a esigenze di natura temporanea. La questione che ha dato origine alla controversia riguarda una lavoratrice che aveva intrattenuto con un’impresa sei rapporti di lavoro a tempo, i primi tre con contratto a termine diretto, gli ultimi tre nell’ambito di una somministrazione a tempo determinato di manodopera. La Cassazione rileva che la lavoratrice ha svolto tre missioni di lavoro in somministrazione, con mansioni e livello analogo, con lo stesso utilizzatore, per un periodo di oltre 4 anni consecutivi. Un arco di tempo superiore al limite di 36 mesi che, allora, era previsto solo per i contratti a termine diretti A fronte di tale situazione, viene affermato che la reiterazione delle missioni della lavoratrice ha superato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea. Questo orientamento offre uno spazio di discrezionalità amplissimo per il giudice il quale, di volta in volta, può valutare ex post la legittimità di contratti che, sulla base del diritto positivo nazionale, sarebbero legittimi. Un problema sul piano applicativo, in quanto qualsiasi rapporto a tempo rischia di essere messo in discussione anche senza che ci sia una violazione formale. Va tuttavia rilevato che tale orientamento potrebbe avere un impatto diverso, e meno rilevante, sui rapporti sorti dopo l’approvazione, nel luglio del 2018, del decreto Dignità (Dl 87/2018). Con l’introduzione di un limite massimo di durata di 12 mesi, elevabile a certe condizioni fino a 24 per i contratti a termine a scopo di somministrazione, da parte di quel decreto (di recente modificato), il legislatore ha, infatti, indicato una “misura” oggettiva di cosa è temporaneo e cosa no, che dovrebbe evitare interpretazioni troppo discrezionali.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X