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Filiera Telecomunicazioni- Istituito il Fondo di Solidarietà Bilaterale


Ordine Informa

E’ stato istituito presso l’INPS , a seguito accordo sindacale stipulato tra Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC

CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, il Fondo di solidarietà bilaterale per la

Filiera delle Telecomunicazioni ai sensi degli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148/2015.

Rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo fondo TLC tutte le imprese esercenti – con

licenze/autorizzazioni ove previste – servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia

fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso

l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc.); imprese che svolgono

attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di

sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle

imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.

Per quanto concerne il finanziamento delle prestazioni l’articolo 7 del decreto istitutivo del nuovo fondo TLC

distingue la contribuzione dovuta per le prestazioni di integrazione salariale – pari un contributo ordinario

mensile dello 0,80% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) calcolato

sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo

indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato, esclusi i dirigenti (con un

contributo addizionale dell’1,5% per il ricorso alle prestazioni – dalla contribuzione dovuta per le ulteriori

prestazioni riconosciute dal nuovo fondo.

Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa il Fondo assicura, alle imprese non rientranti

nel campo di applicazione dell’articolo 10 del Decreto legislativo n. 148 del 2015 e in relazione alle causali

previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un

assegno di integrazione salariale di importo pari a quello definito ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs. n.

148/2015, e assicura la durata della prestazione in misura pari ai trattamenti di integrazione salariale, a

seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate

massime complessive previste dall’articolo 4, comma 1 del D.lgs. n. 148/2015.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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