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Società sportive: collaborazioni fino a 18 ore


Ordine Informa

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 28 settembre il Decreto correttivo al D.Lgs n. 36/2021 in tema di enti professionistici e dilettantistici e lavoro sportivo. Diverse le modifiche apportate che saranno efficaci dal 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore del decreto 36/21.

Al pari del Codice del Terzo settore, si introduce l’obbligo dell’assenza di remunerazione per il volontario sportivo che potrà dunque contare solo sui rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate. A differenza del Codice del terzo settore, tuttavia, il decreto correttivo non fissa massimi, giornalieri e mensili, per le spese rimborsabili al volontario, né prevede la possibilità di autocertificazione delle stesse.

Le novità più rilevanti riguardano tuttavia il lavoro sportivo. Viene correttamente ampliata la categoria di lavoratore anche ai tesserati che svolgono mansioni “sportive”, fissando dei parametri per attribuire ai rapporti di collaborazione la qualifica di lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.

In base alla nuova formulazione, la prestazione si considera co.co.co. ove la durata non superi le 18 ore settimanali (esclusa la partecipazioni a manifestazioni sportive) e la prestazione sia coerente con i regolamenti tecnico-sportivi delle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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