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Sicurezza sul lavoro nello sport


Ordine Informa

Anche ai lavoratori sportivi si applica il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008). Dal 1°luglio 2023 infatti , la società o l’associazione , dovrà applicare la normativa in materia di salute e sicurezza, ma con dei distinguo: · ai lavoratori sportivi con compensi annui non superiori ai 5mila euro si applica l’articolo 21, comma 2, del Tusl, che prevede la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte; · ai lavoratori sportivi con compensi superiori a 5mila euro il pacchetto sicurezza sembra essere completo con l’unico limite della compatibilità alla mansione sportiva. In questo caso sarà necessaria l’elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR), la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) e del medico competente, cui si aggiungono la consegna dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) e l’informazione e formazione da dare ai lavoratori, nonché la nomina e la relativa formazione degli addetti antincendio e primo soccorso e la redazione di un piano di emergenza ed evacuazione. Per quanto riguarda l’idoneità alla mansione per i lavoratori sportivi, ove non riferita alla mansione sportiva, la norma permette al medico competente di basarsi sul certificato rilasciato dal medico sportivo nel caso in cui lo stesso, a parere della scrivente, risulti esaustivo rispetto alle verifiche da svolgere. Diversamente, qualora emerga, in base al DVR, l’esposizione del lavoratore a ulteriori rischi, sarà necessario un accertamento sanitario aggiuntivo da parte del medico competente.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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