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Senza tredicesima e quattordicesima le indennità per congedo straordinario


Ordine Informa

La Sentenza 5313/2022 del 6 giugno del tribunale di Roma sancisce che l’indennita’ per congedo straordinario (articolo 42, comma 5, Dlgs 151/2001) non deve ricomprendere i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; secondo il Giudice infatti, senza una norma specifica, i ratei non sono dovuti .

L’ammontare dell’indennità di congedo è limitata alle «voci fisse e continuative» della retribuzione, tra cui non sono da ricomprendere le mensilità supplementari.

Il giudice capitolino è consapevole di esprimere un indirizzo opposto alla posizione dell’Inps (circolare 14/2007) per cui l’indennità di congedo straordinario, parametrata sulla retribuzione dell’ultimo mese di lavoro prima del congedo, è comprensiva delle mensilità supplementari. La posizione dell’Istituto, ad avviso del tribunale, è superata dal rilievo che la formulazione del comma 5-ter è opera di una norma temporalmente successiva (articolo 4, comma 1, lett. b, Dlgs 119/2011) rispetto alla circolare.

Il giudice di Roma osserva, inoltre, che durante il periodo di congedo straordinario non maturano le ferie, il Tfr e la tredicesima mensilità. Risulta, pertanto, irragionevole che la retribuzione di riferimento per determinare l’importo dell’indennità possa includere i ratei di tredicesima e quattordicesima, se queste stesse mensilità supplementari non maturano durante il congedo straordinario.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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