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Sconto sugli avvisi bonari e foglio excel dell’AdE


Ordine Informa

Con la circolare n. 1/E,  l’Agenzia delle Entrate, ha dettato le regole per fruire della riduzione delle sanzioni dal 10 al 3%, sui pagamenti relativi alle comunicazioni di irregolarità. Al beneficio della mini sanzione occorre aggiungere anche un piccolo sconto sugli interessi, da calcolare sui nuovi importi. La riduzione di 7 punti, dal 10 al 3%, riguarda gli avvisi bonari relativi alle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva per gli anni 2019, 2020 e 2021 e i pagamenti rateali in corso al 1° gennaio 2023, anche se riferiti ad anni precedenti, a condizione che le rate siano state pagate e per le quali, alla stessa data, non si sia verificata alcuna causa di decadenza. Anche nel caso di importo originario non superiore a 5mila euro, che prima si doveva pagare in otto rate, è possibile beneficiare delle 20 rate trimestrali.

In attesa della possibile predisposizione di un vero e proprio software per ricalcolare l’importo delle comunicazioni di irregolarità al netto dello sconto concesso con la definizione agevolata ai sensi dell’articolo 1 commi da 153 a 159 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023), l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito internet un foglio di calcolo in formato excel per supportare nell’immediato i contribuenti che vogliono aderire alla sanatoria. Il foglio di calcolo, estremamente articolato, è utilizzabile per rideterminare l’ammontare sia degli avvisi “di nuova emissione” (per le annualità 2019-2020-2021), con il correlato piano di rateizzazione, sia di quelli con dilazione già in corso. Per questi ultimi, quelli con rateizzazione non decaduta alla data del 1 gennaio 2023, resta comunque un rilevante onere a carico dei contribuenti che devono indicare nel foglio di calcolo i pagamenti già corrisposti suddivisi per “posta” (capitale, sanzioni ed interessi) prestando anche particolare attenzione alla “tipologia” di sanzione irrogata sui tardivi versamenti. Nel foglio vengono infatti sono presenti le 8 diverse percentuali, quelle applicabili ai tardivi versamenti, di importo variabile (dal 10% al 3%) a seconda della tempistica con il quale il contribuente ha effettuato il pagamento in ritardo rispetto ai termini ordinari.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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