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Sconti Apprendistato di I livello


Ordine Informa

L’INPS , nel messaggio 17 ottobre 2023, n. 3618 , riepiloga il regime contributivo applicabile alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato di primo livello a decorrere dal 1° gennaio 2023 da parte del datore di lavoro con numero di addetti pari o inferiore a nove. Poiche’ l’agevolazione contributiva della legge di Bilancio 2022 non è stata rinnovata per l’anno 2023 , per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2023 con numero di addetti pari o inferiore a nove, occorre considerare quanto disposto dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale la complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. Dunque, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, per il finanziamento delle gestioni previdenziali interessate, è fissata secondo le misure crescenti dell’1,50% (nei primi 12 mesi), del 3% (dal 13° al 24° mese) e del 10% (dal 25° mese). Tuttavia, per gli assunti con contratto di apprendistato di primo livello da parte dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota contributiva datoriale deve essere calcolata, per i primi 24 mesi, secondo quanto disposto dal richiamato articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006, mentre, a partire dal 25° mese, è ridotta al 5%, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Con riferimento ai datori di lavoro con numero di addetti superiore a nove, l’aliquota imponibile è pari al 5% per l’intera durata del rapporto di apprendistato L’INPS, inoltre, ricorda che le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello, non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento (c.d. ticket di licenziamento) e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e dal contributo integrativo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, pari, complessivamente, all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Inoltre l’Inps ricorda che l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è il 5,84% per tutta la durata del periodo di formazione e per un anno dalla prosecuzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato. Infine, la riforma degli ammortizzatori sociali, introdotta dalla legge di Bilancio 2022, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le tutele in materia di ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto professionalizzante. I datori di lavoro sono, pertanto, tenuti ai conseguenti obblighi contributivi.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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