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Scadenza al prossimo 30 aprile- Istanze una tantum per i lavoratori autonomi e professionisti NON titolari di partita IVA


Ordine Informa

L’INOS, nella circolare n. 30 del 16 marzo 2023, ha fornito le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum, a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, il cui riconoscimento è previsto dal decreto interministeriale 19 agosto 2022, come modificato dal decreto interministeriale 7 dicembre 2022.

I lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, devono possedere i requisiti:

  • a) avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 oppure avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021;
  • b) essere già iscritti alla gestione autonoma dell’INPS con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
  • c) avere un’attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
  • d) avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
  • e) non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;
  • f) non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.


L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro. L’indennità una tantum di cui all’articolo 33 del decreto Aiuti è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Pertanto, in presenza del predetto requisito reddituale (reddito complessivo non superiore a 20.000 euro), l’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori interessati nella misura di 350 euro, anziché nella misura di 200 euro.
L’indennità una tantum è erogata dall’INPS previa presentazione di apposita domanda. Ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum nella misura complessiva pari a 350 euro l’assicurato, in sede di istanza, è tenuto a dichiarare – pena l’inammissibilità – di non avere percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro.
I lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA, al fine di ricevere l’indennità una tantum, devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 aprile 2023.

Per accede alla domanda bisogna collegarsi al sito INPS,  sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”

, seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondete alla categorie di appartenenza fra quelle indicate di seguito che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum – Autonomi Senza Partita IVA”.

  • “Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale degli Esercenti attività Commerciali, titolari nonché coadiuvanti e coadiutori degli stessi”;
  • “Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale per i Coltivatori diretti, Coloni e Mezzadri dell’Inps, imprenditori agricoli professionali, titolari attivi e coadiuvanti coltivatori diretti, coloni e mezzadri degli stessi”;
  • “Indennità una tantum per i pescatori autonomi senza Partita IVA”; – “Indennità una tantum per i liberi professionisti senza Partita IVA”.


I professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum in oggetto, sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.

Nel caso, invece, in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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