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Sanzioni sulle ritenute previdenziali : cambio di rotta


Ordine Informa

L’INPS, nel messaggio n. 3516/2022 e sulla base delle nuove indicazioni del Ministero del Lavoro, chiarisce che la sanzione minima per la violazione dell’omesso versamento di ritenute contributive è pari a 10mila euro e non a 17mila come finora è stato chiesto dall’INPS. Prevale cioè la «misura minima» fissata dalla Legge per la violazione, appunto 10mila euro, e non la «misura ridotta» calcolata in base alla disciplina generale sul procedimento sanzionatorio: un terzo della misura massima (art. 16 legge 689/1981).

La novità riguarda la violazione di «omesso versamento di ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro», ossia quando il datore di lavoro opera le trattenute in busta-paga ai propri dipendenti, ma non le versa all’INPS. La violazione, prima esclusivamente a carattere penale, dal 6 febbraio 2016 è stata oggetto di parziale depenalizzazione; per cui:

– la sanzione penale (reclusione fino a tre anni e multa fino a 1.032 euro) è rimasta in caso di omessi versamenti superiori a 10.000 euro annui,

-la sanzione è diventata pecuniaria (da 10.000 a 50.000 euro) per omessi versamenti fino a 10.000 euro annui.

In merito a quest ultimo punto, finora, in caso di violazione, il datore di lavoro riceveva la notifica dell’accertamento e poteva versare, nei successivi tre mesi, le ritenute omesse e così regolarizzare la situazione. Se invece passavano i tre mesi senza aver pagato, riceveva dall’Inps l’ordinanza-ingiunzione per il pagamento, oltre alle ritenute omesse, anche della sanzione in misura ridotta. Una sanzione, cioè, fissata in misura pari a 16.666 euro (quindi più alta del minimo) perché, su indicazioni del ministero del lavoro (nota 9099/2016), l’Inps era tenuto a calcolarla in base all’art. 16 della legge 689/1981, cioè pari a un terzo della misura massima (un terzo di 50mila euro). Il tutto da pagare entro 60 giorni. Su questa procedura sanzionatoria si è sviluppato notevole contenzioso soprattutto per il fatto che l’Inps chiede la sanzione ridotta (16.666 euro) e non quella minima (10.000 euro). Ciò ha spinto il ministero a rivedere le linee interpretative, giungendo a due conclusioni: a) che alla violazione delle omesse ritenute non si applica l’art. 16 della legge 689/1981; b) che alle violazioni «a cavallo» tra il 2015 e 2016 va applicato un regime sanzionatorio ad hoc (regime intertemporale). In entrambi i casi, il fine è garantire l’applicazione di una sanzione graduata a partire dal minimo di 10mila euro. Le novità ministeriali, spiega l’Inps, impongono la riformulazione degli accertamenti dall’anno 2016 già in atto e in corso di notifica. La nuova sanzione andrà versata entro 60 giorni dalla notifica se relativa a periodi fino al 2015; entro 30 giorni dalla notifica per quelle relative a periodi dal 2016. In entrambi i casi, in mancanza del pagamento, l’Inps procederà con l’avviso di addebito avente valore di titolo esecutivo.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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