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Ritenute INPS- Sanzioni ridotte


Ordine Informa

Nella  bozza di dl Lavoro , confermando il c.d. «ravvedimento» ossia la possibilità di versare l’omesso entro tre mesi per evitare ogni sanzione, viene resa  proporzionale la sanzione  per l’omesso versamento all’Inps delle trattenute contributive operate a dipendenti e collaboratori . Difatti , non si pagherà più una sanzione tra 10 mila e 50 mila euro, ma «da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso».

 La novità riguarda la violazione dell’omesso versamento di ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro e dei committenti, cioè quando, operate le trattenute in busta-paga ai dipendenti e collaboratori, non sono poi versate all’Inps. La violazione, un tempo reato, è stata in parte depenalizzata (dlgs 8/2016), per cui oggi vigono due discipline sanzionatorie:

– La prima rimasta di natura penale, nel caso in cui l’omesso versamento ammonti a più di 10 mila euro annui: continua ad applicarsi la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro;

– La seconda è divenuta di carattere amministrativo, nel caso in cui l’omesso versamento non superi 10 mila euro annui: si applica solo la sanzione pecuniaria da 10 mila e 50 mila euro.

In entrambi i casi opera il ravvedimento: la violazione non è punibile (né reato, né sanzione) se si versano le ritenute omesse entro tre mesi dalla notifica della violazione.

 La disciplina depenalizzata ha creato effetti paradossali, fissando una sanzione superiore alla minima di legge: 16.666 euro, più alta dei 10mila euro fissati dalla legge come misura minima. Ciò accadeva perché l’Inps, su indicazioni del ministero del lavoro, fissava la sanzione in base all’art. 16 della legge 689/1981, cioè pari a un terzo della misura massima. È in questo quadro di disciplina che interviene l’art. 33 del dl Lavoro per mitigare la sanzione, una volta scaduto il ravvedimento. In particolare stabilisce che, se l’importo omesso non supera 10.000 euro annui, si applica una sanzione «da 1,5 a 4 volte l’importo omesso». Secondo la relazione al dl Lavoro, la natura punitiva della sanzione è equiparabile alla penale, con conseguente applicazione del principio di retroattività in bonam partem; pertanto, il nuovo e più mite regime sanzionatorio potrà applicarsi a tutte le violazioni non ancora diffidate o notificate dall’INPS, né già esaurite (perché pagate).

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)



Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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