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Riduzione contributiva per contratti di solidarietà cumulabile con Decontribuzione Sud


Ordine Informa

L’INPS, nella circolare n. 55/2022, dando l’ok alla fruizione dello sgravio del 35% per l’anno 2020 entro il prossimo 18 luglio (perché il 16 è sabato), precisa che lo sgravio contributivo sui contratti di solidarietà è cumulabile con la «decontribuzione sud». I datori di lavoro con sede di lavoro nelle regioni svantaggiate, pertanto, possono applicare lo sgravio del 35% sulla parte di contribuzione residua rispetto alla riduzione del 30% fruita a titolo di «decontribuzione sud».

Come specificato dall’INPS, si fa presente che le indicazioni e le istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva in argomento riguardano le sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2021.

Per fruire dello sgravio, l’azienda deve esporre in UniEmens le quote spettanti per i periodi autorizzati. L’operazione può essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, quindi entro il 16 luglio (che, cadendo di sabato, slitta al lunedì successivo, 18 febbraio).

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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