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Reverse charge leggero


Fisco

Non si applica la sanzione per omesso reverse charge, poiché la violazione commessa ha natura formale. Questo quanto stabilito dalla Corte di cassazione con sentenza del 15/4/2015, n. 7576. La Corte, dopo una serie di decisioni altalenanti, non ha quindi potuto non tenere in considerazione la sentenza del 11/12/2014 (C-590/13) della Corte di giustizia europea, che aveva considerato la mancata registrazione della fattura integrata o dell’autofattura una violazione non sostanziale ma solo formale in assenza di danno erariale.
In particolare, il contenzioso riguarda l’omessa integrazione delle fatture da parte di un società italiana per acquisti intracomunitari di beni. Il contribuente, non aveva annotato le autofatture nei registri Iva, secondo quanto disposto dall’art. 47 del dl 331/1993 e non aveva redatto il modello Intrastat.
L’Agenzia delle entrate, considerava l’omissione una violazione sostanziale, e procedeva all’irrogazione delle sanzioni e negava il diritto alla detrazione dell’Iva. Il contribuente proponeva ricorso, dinanzi la Commissione tributaria, sostenendo che la violazione è di natura squisitamente formale in quanto l’Iva a debito non inserita nel registro vendite si compensa con l’Iva a credito non riportata nel registro acquisti , quindi non si ha alcun danno erariale. I giudici di merito, in primo e secondo grado, accoglievano il ricorso del contribuente.
L’Agenzia avverso la decisione della Ctr Umbria proponeva ricorso per Cassazione. La Corte ha affermato che l’Agenzia delle entrate disponeva di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali erano stati soddisfatti e quindi non può imporre ai fini della detrazione dell’Iva, condizioni supplementari che possano produrre l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto medesimo.
(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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