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Meno agevolazioni per le imprese delle aree svantaggiate


Fisco

Agevolazioni fiscali limitate per le imprese delle aree svantaggiate. Per le ristrutturazioni degli immobili in locazione il contribuente ha, infatti, diritto alla deducibilità solo nei limiti dell’imputabilità del costo a ciascun anno di esercizio. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 14980 del 1° luglio 2014, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. La sesta sezione ha dato, quindi, torto a un imprenditore siciliano che aveva portato in deduzione nello stesso anno i costi sostenuti per la ristrutturazione dell’impianto elettrico e di altre parti di un immobile preso in locazione. Le spese, infatti, devono essere spalmate su più esercizi. In proposito i supremi giudici hanno, infatti, affermato che «il credito d’imposta, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni strumentali, materiali e immateriali, che siano nuovi e fiscalmente ammortizzabili». Da ciò consegue che le spese incrementative relative a un immobile rilevano, ai fini del credito d’imposta, solo se il contribuente dimostri che i relativi costi possano essere contabilizzati in bilancio tra le immobilizzazioni materiali, in quanto, trattandosi di opere aventi una loro autonoma funzionalità e individualità, a prescindere dal bene altrui cui accedono, possono essere, al termine della locazione, rimossi e utilizzati separatamente dall’investitore, a differenza delle spese incrementative riguardanti opere prive di tali caratteristiche rispetto al bene cui accedono.
(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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