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Repêchage- Nessun obbligo di riqualificare il dipendente


Ordine Informa

Con la sentenza 17036/2024 la Corte di Cassazione (sentenza 17036/2024) ha precisato che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a seguito dell’obbligo del datore di lavoro  di ricollocazione in altre mansioni eventualmente disponibili il cosiddetto repêchage ( qualora si possa attuare ) , questi non è tenuto a formare il lavoratore al fine di adibirlo a una mansione differente, valgono le competenze possedute dallo stesso  al momento del licenziamento, pur estendendosi a mansioni inferiori

La decisione nasce anche a seguito della riforma del 2015, che aveva ampliato il potere del datore di modificare unilateralmente le mansioni del lavoratore (il cosiddetto ius variandi), abolendo il limite dell’equivalenza professionale (sostituito con quelli del livello e della categoria legale) e prevedendo anche la possibilità, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali, di spostare il dipendente a mansioni inferiori, unilateralmente  purché rientranti nella medesima categoria legale o con un accordo, per mansioni rientranti in livelli ancora inferiori o addirittura in categorie legali inferiori,  finalizzato alla conservazione dell’occupazione. In relazione a ciò, è stato da più parti sostenuto il corrispondente ampliamento dell’obbligo di repêchage, anche su mansioni inferiori.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


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