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Regole e sanzioni per la formazione dei lavoratori in CIGS


Ordine Informa

Con la pubblicazione dei rispettivi due decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 agosto 2022, in relazione alla formazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie, si completa la disciplina regolatoria degli obblighi e degli adempimenti relativi ai loro percorsi di formazione o di riqualificazione dopo le modifiche dell’ultima legge di Bilancio (articolo 1, comma 202, della Legge n. 234/2021).

Il lavoratore in integrazione salariale è ora tenuto a partecipare a progetti di carattere formativo o di riqualificazione professionale per mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Da un punto di vista procedurale, restano poco definite la modalità per l’accesso alla formazione, la tipologia di enti erogatori e l’applicazione delle sanzioni previste.

Sebbene sia previsto che l’accordo sindacale individui i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori, non viene fissata una durata dei percorsi formativi da definire attraverso la progettazione per competenze coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti dal Repertorio nazionale.

Rimandando all’accordo sindacale, il decreto attuativo si limita a sancire che i progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nell’azienda di provenienza ovvero a incrementare l’occupabilità del lavoratore anche in funzione di processi di mobilità in altre realtà lavorative, a priori di difficile determinazione salvo i casi in cui sia conosciuta la loro destinazione finale. Pertanto, la corretta applicazione del sistema sanzionatorio crescente in base alle ore di assenza del lavoratore alle iniziative formative (decurtazione di un terzo della CIGS in caso di assenza tra il 25% e il 50% delle ore complessive, di metà tra il 50% e l’80% delle ore di assenza e di decadenza per oltre l’80% delle ore di assenza) potrà essere irrogata dal servizio ispettivo territorialmente competente dell’Inl solo in base all’accordo sindacale, al programma aziendale o agli atti prodromici all’accesso all’assegno di integrazione salariale.

In sintesi, questo decreto definisce un meccanismo di condizionalità simile a quello previsto per le attività formative legate alla Naspi. Mentre, però, questi ultimi lavoratori devono sottoscrivere un patto di servizio con i CPI, a cui spetta la verifica del rispetto dei obblighi, la verifica sugli adempimenti formativi dei lavoratori in integrazione salariale spetta all’Ispettorato nazionale, che dovrà provvedere alla contestazione e comunicare i nominativi dei lavoratori che non hanno un’assenza giustificata all’Inps territorialmente competente ai fini dell’applicazione della sanzione.

Non viene, infine, previsto alcun raccordo tra i contenuti della formazione dei lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria con quelli previsti dal rifinanziato Fondo nuove competenze (FNC), nello stesso senso finalizzato all’aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito di processi di transizione digitale ed ecologica.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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