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Regime sanzionatorio sul congedo di paternità obbligatorio


Ordine Informa

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota prot. del 6 dicembre 2022  n. 2414  – d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – fornisce indicazioni in merito al regime sanzionatorio della disciplina la norma  contenuta nel cd. Decreto Equilibrio (Dlgs n.105/2022)  che,  nel dare attuazione alla Direttiva UE 2019 1158, al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, ha  introdotto  diverse novità normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale .
Con particolare riferimento al regime sanzionatorio collegato al congedo di paternità obbligatorio il legislatore ha previsto che, in caso di rifiuto, opposizione o ostacolo all’esercizio del congedo (da parte del datore di lavoro ) si applichi non solo una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582, ma anche una particolare sanzione consistente nell’impossibilità di ottenere la certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni .
Sul punto l’Ispettorato chiarisce che non può ritenersi di ostacolo la richiesta datoriale di fruire del congedo in tempi compatibili con il preavviso di cinque giorni stabilito dal legislatore, a meno che un eventuale parto anticipato rispetto alla data presunta non consenta al lavoratore di rispettare il preavviso e ferme restando le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.
Inoltre  a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 105/2022 il divieto di licenziamento sancito dall’articolo 54 del D.lgs. n. 151/2001 è stato esteso anche al congedo di paternità – sia obbligatorio che alternativo – e opera per la durata del congedo stesso, fino al compimento di un anno di età del bambino.
A parere dell’INL, tenuto conto che l’evento nascita e la fruizione del congedo da parte del lavoratore padre costituiscono elementi essenziali per l’individuazione del regime normativo applicabile, le tutele previste rispettivamente dall’art. 54, comma 7 (divieto di licenziamento) e dall’art. 55, comma 2 (indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni) trovano applicazione anche nei casi in cui la nascita sia avvenuta prima del 13 agosto 2022, a condizione che il congedo di paternità di cui all’art. 4, comma 24, della L. 92/2012 e ss. mm. poi “confluito” nell’art. 27-bis del D.lgs. n. 151/2001 sia stato fruito anche solo parzialmente dopo tale data. Infine, quanto alla sanzione amministrativa da euro 1.032 ad euro 2.582 prevista in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 54 non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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