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Principali novità introdotte al Decreto Lavoro


Ordine Informa

Tra le principali novità introdotte dal Decreto Lavoro  il provvedimento si è arricchito di nuove misure nel percorso parlamentare per la conversione in legge:

1) Taglio del cuneo contributivo fiscale per dare una spinta alle retribuzioni lorde entro i 35mila euro attraverso la nuova sforbiciata aggiuntiva da 4 punti  un’una tantum di 5 mesi, operativo per il periodo compreso tra luglio e novembre. Il beneficio va ad aggiungersi all’attuale taglio di 3 punti del cuneo per le retribuzioni fino a 25mila euro portando lo “sconto” in totale a 7 punti. Mentre per la fascia di retribuzioni compresa tra 25mila e 35mila euro che già beneficiano di uno “sconto” di 2 punti la sforbiciata totale sale a 6 punti;

2) Allentamento dei vincoli del decreto Dignità sui contratti a termine (che in totale non possono eccedere i 24 mesi ) con nuove causali più praticabili, e la possibilità di procedere ai rinnovi senza causali entro i 12 mesi, ai fini del computo del termine di 12 mesi si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023. Oltre i 12 mesi scattano le nuove causali per motivazioni previste dai contratti collettivi; oppure  per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 30 aprile 2024; per sostituire altri lavoratori;

 3) Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili della Pa (al 30 settembre 2023 ) e per i lavoratori fragili e genitori con figli minori di 14 anni nel privato (fino al 31/12/2023 ). In riferimento ai lavoratori del settore privato e’ utile precisare che la stipula dell’accordo collettivo trova un’importante eccezione nei due casi sopra citati “lavoratori fragili “ e “genitori con figli minori di 14 anni”. In particolare ,  per la prima categoria (fragili) i soggetti non devono firmare alcun accordo individuale per accedere allo smart working in quanto hanno un diritto soggettivo di accedere a tale forma di lavoro, che non dipende dal consenso o dall’eventuale dissenso del datore; per la seconda categoria (genitori di figli fino a 14 anni) il cui  diritto allo smart working spetta solo se nel nucleo familiare l’altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa oppure che non sia disoccupato…,  il lavoratore può fare richiesta di accedere allo smart working, ma al contrario di quanto accade per i lavoratori fragili la legge lascia uno spazio discrezionale al datore di lavoro, che nel concederlo può tenere conto delle proprie esigenze. Facoltà che, in concreto, sembra tradursi nella possibilità di ammettere il ricorso al lavoro agile solo per alcuni periodi della settimana o addirittura di negarlo;

4) Sui fringe benefit resta invece l’impostazione originaria del DL sono esentasse fino a 3mila euro per i lavoratori con figli. Tuttavia questi strumenti saranno esenti da contributi e fisco;

5) Nel provvedimento è entrata anche una modifica che consente a commercianti, artigiani, lavoratori agricoli e professionisti iscritti alla gestione separata Inps di ricostruire la propria posizione contributiva di fatto decurtata di quei contributi oggetto dello stralcio delle cartelle esattoriali fino a mille euro affidate all’ex Equitalia dal 2000 al 2015. In attesa delle istruzioni che dovrà diramare l’Inps è certo che le somme dovute dovranno essere versate entro il 2023 in unica soluzione o anche a rate;

6) Semaforo verde anche alla detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale: per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023 «è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e straordinario». Questa norma si applica ai dipendenti con reddito di non importo non superiore a 40mila euro (periodo d’imposta 2022);

7) Si smonta, in parte, anche il Decreto Trasparenza, entrano infatti alcune semplificazioni (e chiarimenti): per tutta una serie di informazioni, ad esempio, durata del periodo di prova, congedo per ferie, importo iniziale della retribuzione, programmazione dell’orario normale di lavoro, è previsto che il datore assolve all’obbligo informativo con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione, anche aziendale, che disciplina queste materie. Inoltre, sempre per sgravare i datori, si stabilisce che l’azienda è tenuta a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche sui siti web, contratti collettivi e regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro;

8) Nessuna traccia, invece, dell’emendamento che prevedeva la decontribuzione al 100% per 3 anni (entro un limite annuo di 3.000 euro) per le sole ipotesi di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro per mansioni riguardanti l’assistenza a persona non autosufficiente over 65.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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